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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15040/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova lamentando la violazione di legge per avere il giudice determinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida solo per la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 7, c.d.s., omettendo di sommare a quella misura anche il periodo di sospensione previsto per la contravvenzione per cui è intervenuta condanna ex art. 187, comma 8, c.d.s. Il motivo si fonda sull'interpretazione consolidata secondo cui, in caso di pluralità di violazioni del codice della strada che comportano la sospensione della patente, il giudice deve sommare i periodi previsti per ciascun illecito per determinare la durata complessiva della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto controverso. Ha tuttavia dichiarato l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale. La Corte ha respinto la richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio (art. 620 c.p.p., lett. l), ritenendo che la valutazione della durata della sanzione accessoria coinvolga discrezionalità del giudice di merito e quindi imponga il rinvio. Ha inoltre rigettato l'eccezione della difesa relativa alla prescrizione del reato ai fini dell'omessa sanzione accessoria, affermando l'irrilevanza della questione quando l'impugnazione riguarda soltanto l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie e dichiarando perciò intangibile l'affermazione di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma applicata per la contestazione del reato di detenzione ai fini di spaccio; indicata come reato autonomo per il quale è intervenuta condanna ma non rilevante ai fini della misura della sanzione amministrativa accessoria della patente

  • Codice della Strada, art. 186, comma 7

    Contravvenzione per la quale il Tribunale ha applicato la sospensione della patente per sei mesi; la Corte rileva che, essendo presente anche altra contravvenzione che prevede sospensione, i periodi devono essere cumulati

  • Codice della Strada, art. 187, comma 8

    Ulteriore contravvenzione per la quale è intervenuta condanna e che comporta anch'essa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ha rilevato l'omessa determinazione del periodo di sospensione relativo a questa fattispecie

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8

    Richiamata in motivazione per spiegare che quella disciplina si applica alle sanzioni amministrative proprie e non alle sanzioni amministrative accessorie applicate in sede penale, perciò non ostacola il cumulodelle sospensioni accessorie

  • Codice penale, art. 81

    Citato per chiarire che principi penalistici volti a limitare l'inflizione di pene (come il cumulo penalistico) non si applicano alle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada

  • Codice penale, art. 159

    Richiamato nel contesto delle sospensioni dei termini processuali che possono incidere sul decorso della prescrizione; la Corte osserva che le sospensioni possono intervenire ma ciò non modifica l'irrilevanza della prescrizione rispetto all'impugnazione concernente solo sanzioni amministrative accessorie

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    Norma invocata dal Procuratore generale nella richiesta di annullamento senza rinvio; la Corte però non l'ha ritenuta applicabile perché la determinazione della durata della sanzione accessoria richiede valutazioni di merito discrezionali

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma richiamata dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale dopo l'annullamento limitato operato: la responsabilità resta intangibile e irrevocabile

Massime di principio

  • Quando il giudice penale condanna per più violazioni del codice della strada che prevedono la sospensione della patente, la durata complessiva della sospensione va determinata sommando i periodi previsti per ciascuna violazione; non si applicano regimi di cumulo penalistici o regole sulla disciplina delle sanzioni amministrative proprie (legge 689/1981) per ridurre tale somma
  • Se in sede di impugnazione si deduce l'omissione nell'applicazione o nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare al giudice di merito per il nuovo esame, salvo che la materia sia esclusivamente di diritto incontestabile
  • La richiesta di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l) non trova applicazione quando la determinazione della misura della sanzione accessoria comporta valutazioni discrezionali del giudice di merito
  • La decorrenza o la prescrizione del reato principale non sempre consente ottenere la declaratoria di estinzione quando l'impugnazione riguarda soltanto l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie: l'affermazione di responsabilità penale resta in tali casi intangibile e può essere dichiarata irrevocabile
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe tempestivamente e specificamente dedurre questioni di prescrizione con indicazione precisa dei calcoli e delle sospensioni processuali rilevanti, perché eccezioni vaghe o generiche sono difficilmente decisive dinanzi alla Corte di legittimità

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