Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14979/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione fra reati accertati con tre sentenze irrevocabili e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente censura la quantificazione degli aumenti di pena applicati ai reati satellite: manca una motivazione adeguata circa l'entità dei singoli aumenti, si sostiene violazione dei criteri di proporzionalità e razionalità, e si contesta che le maggiorazioni risultino in termini prossimi alle pene già inflitte in sede di cognizione senza spiegazioni sufficienti. Si segnala inoltre incongruenza nella determinazione della pena pecuniaria complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia motivato sufficientemente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, come invece richiedono gli artt. 132 e 133 cod. pen. e la giurisprudenza consolidata (in particolare Sez. U, n. 47127/2021). Ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in diversa composizione (ai sensi della Corte cost. n. 183/2013), perché provveda a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio rispettando l'obbligo di motivazione distinta per ciascun aumento e i criteri di proporzionalità e verificabilità del percorso logico-giuridico.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente la proposizione dell'istanza di esecuzione e individua la competenza del giudice dell'esecuzione; rilevante perché l'istanza ex art. 671 ha attivato il procedimento di riconoscimento della continuazione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina gli effetti della continuazione e l'aumento di pena per i reati-satellite; la Corte richiede che l'aumento sia calcolato e motivato distinctamente per ciascun reato satellite

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sul reato più grave (associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico), individuata correttamente dal giudice come reato-base nella determinazione complessiva della pena

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Fissano i criteri e i parametri per la determinazione della pena (pena-base, circostanze, proporzionalità): il giudice dell'esecuzione deve motivare la pena-base e l'entità degli aumenti dei singoli reati satellite in funzione di tali criteri

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269

    Principio vincolante secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva per continuazione, deve calcolare e motivare l'aumento per ciascun reato satellite, con un grado di approfondimento correlato all'entità dell'aumento per permettere il controllo sulla proporzione tra le pene

  • Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)

    Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01

    Conferma l'obbligo di motivazione non solo sulla pena-base ma anche sugli aumenti singoli per i reati-satellite, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico

  • Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)

    Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316 - 01

    Ulteriore orientamento giurisprudenziale che sottolinea la necessità di motivare gli aumenti per la continuazione in sede esecutiva

  • Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Corte cost., sent. n. 183/2013

    Richiama il principio secondo cui, in caso di rinvio, il giudice deve essere in diversa composizione per garantire corretta rinnovazione del giudizio; motivo per cui la cassazione ha disposto il rinvio in diversa composizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena-base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite in conformità agli artt. 132 e 133 cod. pen.
  • La motivazione sugli aumenti deve essere tanto più analitica quanto maggiore è l'entità dell'aumento: se le maggiorazioni si avvicinano alle pene già inflitte in sede di cognizione occorre spiegare le ragioni di tale scelta per evitare un cumulo surrettizio.
  • La determinazione della pena pecuniaria complessiva deve essere coerente con le singole sanzioni pecuniarie: incongruenze apparenti vanno spiegate nella motivazione.
  • L'assenza di un sufficiente percorso logico-giuridico nella motivazione dei singoli aumenti rende l'atto impugnabile e legittima l'annullamento con rinvio per una nuova determinazione.
  • Se la Corte dispone il rinvio per ricalcolo della pena, il giudice dovrà operare in diversa composizione quando ciò è prescritto dalla giurisprudenza costituzionale (es. Corte cost. n. 183/2013).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.