Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14982/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'Appello di Lecce deducendo violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione sulla corretta individuazione del "tempus commissi delicti" del reato di peculato. Prenna sosteneva che il momento consumativo fosse l'iscrizione delle somme nel bilancio di previsione e la sua approvazione (momenti che avrebbero fatto decorrere il termine di prescrizione anteriormente), mentre la Corte territoriale aveva ritenuto consumativo l'atto di determina dirigenziale (n. 1969 del 7/4/2005) che aveva liquidato i compensi a suo favore. In sostanza il motivo si fondava sull'affermazione che la Corte d'appello avrebbe fatto decorrere la prescrizione da un post factum (la determina) anziché dal momento in cui il dirigente aveva acquisito la disponibilità giuridica del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia rispettato e applicato correttamente i principi di diritto già affermati da questa Corte (in particolare nella sentenza del 5/12/2017), secondo cui il reato di peculato si consuma con l'atto appropriativo (qui individuato nella determina di liquidazione) e non con atti anteriori di iscrizione di somme a bilancio, e che le condotte documentali successive possono costituire un "post factum" strumentale e non il momento consumativo. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha confermato che il peculato si perfeziona quando il pubblico ufficiale si appropria di beni di cui ha già possesso o disponibilità per ragioni d'ufficio; l'atto appropriativo è il momento consumativo.

  • art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro o cose mobili)

    "fuori dei casi previsti dall'art. 314"

    La norma è nuova e più favorevole ma la Corte ha precisato che si applica solo alle distrazioni non riconducibili al paradigma delle "distrazioni-appropriative"; quindi non ha modificato l'ambito applicativo del peculato nei casi come quello in esame.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La distinzione tra truffa e peculato dipende da come il pubblico ufficiale viene in possesso della cosa: se il possesso è acquisito legittimamente per ragioni d'ufficio si tratta di peculato; se è conseguito tramite frode o inganno si tratta di truffa.

  • art. 322-ter cod. pen. (confisca per equivalente)

    Utilizzata in prime pronunce di merito per la confisca per equivalente; la Corte d'appello ha poi limitato/modificato le statuizioni di confisca nei vari gradi.

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (determ. della prescrizione e sue riduzioni/condanne)

    Usati per calcolare il termine di prescrizione applicabile ai reati contestati (con determinazione del termine massimo di pena e computo dei differimenti di processo).

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (motivi di cassazione per violazione di diritto processuale)

    Richiamato dalla ricorrente come vizio formale/sostanziale nella determinazione del tempus commissi delicti; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai principi di diritto richiamati.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)

    Sulla base di questa norma la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • D.L. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in L. 8 agosto 2024, n. 112 (introduzione art. 314-bis)

    La Corte ha richiamato la ratio e i limiti di applicazione della nuova fattispecie (314-bis), ribadendo che non amplia l'ambito del peculato nei casi di distrazioni-appropriative.

  • Sentenza Cassazione, sez. VI, 5/12/2017 (n. 10569/18)

    "il dirigente Lubelli aveva la disponibilità giuridica del denaro pubblico ... già all'atto dell'iscrizione delle predette somme nel bilancio di previsione e della sua successiva approvazione da parte della Giunta Comunale"

    Pronuncia chiave che ha qualificato il fatto come peculato e ha indicato che la disponibilità giuridica può derivare dall'iscrizione a bilancio, ma il momento consumativo è l'atto appropriativo (determine) se il possesso/erogazione avviene per ragioni d'ufficio; le falsificazioni possono costituire post factum.

Massime di principio

  • Nel peculato il momento consumativo va ricercato nell'atto di appropriazione/materiale erogazione quando il pubblico ufficiale ha già la disponibilità o il possesso per ragioni d'ufficio; atti amministrativi antecedenti (es. iscrizione a bilancio) possono indicare la disponibilità giuridica ma non sempre costituiscono il momento consumativo.
  • La distinzione peculato vs truffa non si fonda sulla precedenza cronologica tra appropriazione e falso, ma sul modo in cui il pubblico ufficiale acquisisce il possesso: se legittimamente per ragioni d'ufficio è peculato; se tramite frode è truffa.
  • Le condotte di falsificazione documentale, se strumentali a occultare o perfezionare un'appropriazione già avvenuta, possono essere considerate post factum rispetto al peculato e non spostare il "tempus commissi delicti".
  • Per valutare la prescrizione occorre individuare con precisione l'atto che realizza l'appropriazione: il decorso dei termini non deve essere fatto partire da atti meramente documentali se l'effettiva erogazione/appropriazione è avvenuta successivamente.
  • L'introduzione dell'art. 314-bis non modifica automaticamente la disciplina del peculato: va verificato se la condotta rientra nel nuovo reato (distrazioni non riconducibili a appropriazione) o resta qualificata come peculato.
  • In casi simili, i giudici applicano i precedenti di legittimità sul punto (in particolare la distinzione tra possesso per ragioni d'ufficio e possesso acquisito per frode) e richiedono motivazioni puntuali sulla determinazione del momento consumativo e della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.