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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14977/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento, in executivis (ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p.), della continuazione tra due gruppi di reati commessi in periodi diversi (2002-2003 e marzo-settembre 2019) valutata con istanza ex art. 671 c.p.p.; il ricorrente deduceva la prossimità temporale e la concentrazione territoriale di taluni illeciti, la precedente applicazione della continuazione in provvedimenti anteriori e la omogeneità di offensività per ottenere il cumulo più favorevole. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo prevalente l'unico elemento comune (offesa al patrimonio) e valorizzando l'ampia e continuativa dedizione del Guarnieri a illeciti diversi come indizio di autonomia delle condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Cassazione ha censurato il giudice dell'esecuzione per aver ignorato o non confrontato adeguatamente le valutazioni già espresse dai giudici della cognizione, per essersi basato in modo generico sulla propensione criminale del ricorrente e per non avere verificato la possibilità di riconoscere la continuazione con riferimento ai singoli sottogruppi di reati (anche con accoglimento parziale). È stato affermato l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di considerare le precedenti determinazioni e, in caso di discostamento, di motivare specificamente la divergenza, nonché l'onere di valutare la continuazione anche in relazione a gruppi ristretti di reati temporalmente e spazialmente ravvicinati.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina della continuazione tra reati che influenza il calcolo della pena; oggetto della richiesta dell'istante per ottenere il riconoscimento del vincolo unitario tra più fattispecie.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo... qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.»

    Il giudice dell'esecuzione, pur libero nel suo apprezzamento, deve confrontarsi con le valutazioni già espresse dal giudice della cognizione che hanno riconosciuto la continuazione; non può ignorarle e, se si discosta, deve motivare in relazione al complesso delle risultanze; inoltre è tenuto a verificare la possibilità di riconoscimento parziale della continuazione per specifici sottogruppi di reati.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice che esamina un'istanza ex art. 671 c.p.p. deve valutare le precedenti decisioni di merito che hanno riconosciuto la continuazione e motivare ogni eventuale discostamento; tali decisioni non sono vincolanti, ma non possono essere ignorate.
  • La continuità tra reati può essere riconosciuta anche parzialmente: il giudice è obbligato a esaminare la possibilità di riconoscere la continuazione per singoli sottogruppi di reati se risultano prossimità temporale, contiguità spaziale e analogia di tipologia offensiva.
  • La semplice esistenza di un lungo arco temporale di condotte illecite o la generale propensione criminale dell'imputato non sono di per sé sufficiente motivo per escludere la continuazione tra reati; vanno valutati gli indici specifici di un disegno criminoso unitario.
  • La mancata o inadeguata motivazione sulle ragioni che portano a rifiutare il riconoscimento della continuazione configura vizio che legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • Nel formulare la decisione il giudice dell'esecuzione deve considerare sia la diversità del petitum rispetto ai precedenti atti di cognizione sia l'opportunità di un confronto dettagliato con le risultanze giurisdizionali pregresse, potendo comunque giungere a un accoglimento totale, parziale o al rigetto, purché motivato.

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