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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14980/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di declaratoria di estinzione per decorso del tempo (10 anni) della pena di 3 anni di reclusione e euro 16.000 di multa inflitta a Blerim Lujkaj per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990. La Procura sosteneva che la recidiva, pur riconosciuta in sentenza, era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche (prevalenti) e quindi non poteva essere attribuita efficacia ostativa ai sensi dell'art. 172 c.p.; chiedeva dunque che fosse dichiarata l'estinzione della pena per decorso del tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura generale. Ha confermato l'orientamento secondo cui l'estinzione della pena per decorso del tempo è esclusa nei confronti dei recidivi qualificati ai sensi dell'art. 99 c.p. anche quando la recidiva, pur contestata e ritenuta dal giudice, sia risultata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti ex art. 69 c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza prevalente (incluse pronunce delle Sezioni Unite) secondo cui la recidiva accertata con sentenza irrevocabile produce effetti ostativi all'estinzione e non può essere rimessa in discussione dal giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    "l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole"

    Il comma finale individua le ipotesi ostative all'estinzione per decorso del tempo: la recidiva qualificata dichiarata in sentenza (o la condanna sopravvenuta per reato della stessa indole) impedisce l'operatività dell'estinzione, indipendentemente dal fatto che la recidiva sia risultata subvalente nel bilanciamento sanzionatorio.

  • art. 99 cod. pen.

    Definisce le varie forme di recidiva e i presupposti per il loro accertamento; la Corte richiede che la recidiva sia stata accertata con sentenza irrevocabile per produrre l'effetto ostativo previsto dall'art. 172.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la giurisprudenza ha rilevato che la recidiva, pur potendo risultare subvalente nel confronto, può comunque avere prodotto effetti (es. paralisi di un'attenuante) e così essere considerata "applicata" ai fini di altri istituti.

  • art. 157, comma terzo, cod. pen.

    Nel dibattito comparativo sulla prescrizione del reato, questo comma esclude l'incidenza del giudizio di bilanciamento nella determinazione della pena massima rilevante ai fini del termine di prescrizione; la Corte utilizza il principio per argomentare analogicamente che in sede esecutiva non può farsi dipendere l'ostatività dell'art. 172 da un giudizio di subvalenza.

  • art. 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali relative ai reati per cui Lujkaj è stato condannato (concorso in reato e normativa sugli stupefacenti); citate per descrivere il titolo di condanna oggetto della richiesta di estinzione.

  • art. 649-bis cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    Rilevante per il confronto giurisprudenziale: le Sezioni Unite hanno ritenuto che la recidiva, anche se subvalente, non perde la sua esistenza né i suoi effetti ai fini di taluni istituti processuali, principio usato dalla Corte per sostenere coerenza interpretativa.

Massime di principio

  • Se la recidiva è stata contestata e accertata con sentenza irrevocabile, essa impedisce l'estinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 c.p., anche se il giudice nel bilanciamento ha ritenuto la recidiva subvalente rispetto alle attenuanti.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione l'accertamento positivo della recidiva fatto in sede di cognizione: l'esistenza della recidiva dichiarata in sentenza vincola anche in sede esecutiva.
  • La recidiva si considera "applicata" non solo quando provoca un aumento della pena, ma anche quando nel bilanciamento ha paralizzato l'effetto di un'attenuante; in tal senso la subvalenza non elimina l'effetto ostativo previsto dalla normativa sull'estinzione.
  • Perché la recidiva osti all'estinzione è necessario il suo accertamento giudiziale divenuto irrevocabile; inoltre la dichiarazione di recidiva sopravveniente durante il termine per l'estinzione ha lo stesso effetto ostativo.
  • Un precedente isolato che negasse efficacia ostativa alla recidiva subvalente è stato ritenuto non conforme all'interpretazione prevalente e alle Sezioni Unite; in situazioni analoghe si deve seguire l'orientamento consolidato che impedisce automaticamente l'estinzione quando la recidiva è stata accertata.

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