Cassazione Penale, Sentenza n. 14975/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che: 1) ha determinato la durata delle pene accessorie (art. 216, ultimo comma, I.f.) equiparandola alla pena detentiva principale, nonostante, a suo avviso, le pene accessorie debbano essere determinate autonomamente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 e degli artt. 35 e 37 c.p.; 2) ha negato la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), sostenendo che il danno non era stato quantificato nel procedimento fallimentare, che l'interessato ha spontaneamente versato 1.000 euro a titolo risarcitorio e che la procedura fallimentare è chiusa, sicché la concessione del beneficio avrebbe potuto essere subordinata al pagamento dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato / nei limiti dell'inammissibilità. In ordine al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice del merito sia tenuto a una valutazione autonoma della durata delle pene accessorie rispetto alla pena principale e a fornire motivazione adeguata; nel caso concreto la Corte d'appello ha effettuato una valutazione e la motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente: ha valutato la modesta gravità del fatto e ha ritenuto congrua l'equiparazione temporale rispetto alla pena detentiva. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che la mancata riparazione del danno (art. 165 c.p., secondo comma) e la presenza di precedenti ostano alla concessione della sospensione condizionale; i fatti e le somme invocate dal difensore non risultano provati e la valutazione dell'irrecidività/prognosi negativa è legittima. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, art. 216 (I.f.)
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo
La Corte ricorda che l'ultimo comma è stato dichiarato parzialmente incostituzionale; il giudice è tenuto ora a determinare autonomamente la durata delle pene accessorie, evitando automatismi, e motivando la scelta sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, artt. 217 e 218 (I.f.)
Indicate dalla Corte costituzionale come parametri utili per permettere al giudice di fissare discrezionalmente la durata delle pene accessorie "fino a" un massimo, consentendo una valutazione caso per caso disgiunta dalla pena detentiva.
Art. 37 cod. pen.
"quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato"
La norma regola il principio residuale di equiparazione temporale tra pena principale e pena accessoria solo se la legge non disciplina diversamente; la Corte indica però che, per l'art. 216 I.f., occorre un'autonoma valutazione giudiziale.
Art. 35-bis cod. pen.
"non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni"
Citato come esempio di disciplina derogatoria che fissa limiti temporali per specifiche pene accessorie, dimostrando che la legge talvolta prevede limiti diversi dall'art. 37; utilizzato nella critica del ricorrente per sostenere l'autonomia delle pene accessorie.
Art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri di individualizzazione della pena (circostanze, personalità, finalità rieducativa) che il giudice deve applicare anche nella determinazione autonoma della durata delle pene accessorie.
Art. 163 cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte richiede la valutazione della prognosi favorevole e della riparazione del danno quando rilevante, nonché la prova degli elementi invocati dalla difesa.
Art. 165 cod. pen.
Regola l'estinzione per pagamento del danno e le condizioni per la riabilitazione: la Corte ha ritenuto rilevante che il ricorrente non abbia effettivamente risarcito il danno né subordinato la richiesta del beneficio al relativo adempimento, con conseguente ostatività alla concessione della sospensione condizionale (secondo comma).
Art. 167 cod. pen.
Richiamato nel motivo come norma sull'estinzione dei reati nel tempo; la Corte osserva che l'estinzione non elimina automaticamente tutti gli effetti penali rilevanti ai fini dei benefici.
Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione relativi alla motivazione; la Corte valuta e ritiene che la motivazione della Corte territoriale sia stata adeguata e non viziata nei punti denunciati.
Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 25 settembre/5 dicembre 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 216 I.f. e ha indicato che, per garantire l'individualizzazione e la piena compatibilità costituzionale, il giudice deve poter determinare discrezionalmente la durata delle pene accessorie (richiamando artt. 217-218 I.f.), evitando automatismi.
Massime di principio
- Quando la legge prevede pene accessorie la loro durata deve essere determinata dal giudice con valutazione autonoma e motivata: non è sempre ammesso un automatismo che le leghi meccanicamente alla pena principale.
- La Corte costituzionale ha escluso la sostituzione di un automatismo con un altro: dopo la declaratoria di illegittimità, il giudice può e deve utilizzare criteri discrezionali (artt. 217-218 I.f. e art. 133 c.p.) entro i limiti legali massimi.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) è fondamentale dimostrare una prognosi favorevole e, quando rilevante, l'adempimento degli obblighi risarcitori; versamenti spontanei devono essere provati e valutati concretamente.
- La mera deduzione di circostanze favorevoli (es. chiusura della procedura fallimentare, mancata quantificazione del danno da parte del curatore) senza prova documentale non è idonea a vincere la valutazione sfavorevole del giudice sulla concessione dei benefici.
- Precedenti penali, anche se consistenti in sanzioni pecuniarie, possono incidere negativamente sulla prognosi di non recidiva e ostare alla concessione di benefici come la sospensione condizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14977/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14978/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14979/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14980/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14982/2026 del 27/04/2026
- Sentenza penale · 27 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14983/2026 del 27/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →