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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16026/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda riguarda due giudizi riuniti, entrambi concernenti un operatore del settore dei carburanti. Nel primo, il contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento per il recupero di accisa su quantitativi di prodotto agevolato per uso agricolo che, secondo l’ufficio doganale, erano stati irregolarmente svincolati e quindi considerati immessi in consumo; i giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non configurabile la sua responsabilità anche in ragione dell’assoluzione penale per un diverso profilo. Nel secondo, lo stesso contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate, fondato sulla verifica di forniture di gasolio agevolato a soggetti che non avevano titolo al beneficio o che avevano esaurito l’assegnazione annuale; la maggiore IVA era stata calcolata in dipendenza della maggiore accisa ritenuta dovuta. I ricorsi per cassazione censuravano, da un lato, la sentenza che aveva escluso l’obbligo del depositario commerciale di verificare il rispetto dei limiti di agevolazione e di rispondere dell’accisa, dall’altro la sentenza che aveva annullato l’IVA per derivazione dall’annullamento dell’accisa. Le doglianze si fondavano sulla violazione del TUA e della disciplina unionale delle accise, sostenendo che il titolare del deposito resta debitore dell’imposta anche se opera in regime di accisa assolta e anche se è estraneo al fatto illecito di terzi.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha ritenuto fondato il ricorso relativo all’accisa, affermando che il depositario commerciale che cede prodotti energetici ad accisa assolta destinati a usi agevolati è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio e può essere chiamato a rispondere dell’accisa quando il beneficio non spetta per superamento dei limiti di legge; ha inoltre escluso rilievo decisivo all’assoluzione penale e al coinvolgimento di terzi. Ha poi ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso relativo all’IVA, osservando che la motivazione della sentenza impugnata si fondava sull’annullamento dell’accisa senza che su tale statuizione si fosse formato giudicato, e comunque ribadendo che, in materia di accise, il titolare del deposito dal quale avviene l’immissione in consumo è obbligato al pagamento dell’imposta, senza distinguere, ai fini fiscali, tra deposito fiscale e commerciale. In conclusione, la Corte ha accolto i ricorsi e ha cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    consente la riunione di procedimenti connessi per ragioni di economia processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per la nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 2

    il comma 1 individua il fatto generatore dell’accisa nella produzione/fabbricazione; il comma 2 collega l’esigibilità all’immissione in consumo; il comma 3 prevede esigibilità anche se non si verificano le condizioni per l’aliquota ridotta o l’esenzione; il comma 4 individua i soggetti obbligati al pagamento.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 4

    richiamato nel giudizio di merito e ritenuto non operante dalla CTR; la Corte ne dà rilievo solo come disposizione del TUA.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 25, comma 6

    richiamato per evidenziare la previsione di una cauzione a garanzia dell’accisa.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c)

    norma richiamata in relazione all’illecita destinazione del prodotto agevolato e al distinto profilo penale.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 50

    invocato dall’Agenzia per sostenere l’obbligo del depositario di verificare il rispetto dei limiti di prelievo da parte dell’avente diritto all’agevolazione.

  • Reg. n. 454 del 2001, art. 6, comma 1

    richiamato insieme all’art. 50 TUA per fondare l’obbligo di controllo del soggetto operante nel settore.

  • Direttiva CE 2008/118, art. 8

    individua il debitore dell’accisa divenuta esigibile in caso di svincolo, anche irregolare, e prevede la responsabilità solidale dei coobbligati.

  • Direttiva CE 2008/118, art. 7, paragrafo 4

    la distruzione o perdita dei prodotti non è considerata immissione in consumo solo in ipotesi di causa inerente alla natura del prodotto, caso fortuito, forza maggiore o autorizzazione; la deroga va interpretata restrittivamente.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, commi 3 e 5

    richiamato nel secondo ricorso in tema di responsabilità e sanzioni collegate alla pretesa tributaria.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 7

    richiamato nel secondo ricorso in relazione alla maggiore IVA recuperata.

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    richiamato per denunciare l’asserita nullità della motivazione della sentenza tributaria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza d’appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la motivazione della decisione.

Massime di principio

  • In materia di accise, il soggetto obbligato al pagamento non coincide necessariamente con chi materialmente abbia posto in essere l’illecito, potendo rispondere anche il titolare del deposito o il soggetto che immette in consumo il prodotto, secondo la struttura legale del tributo.
  • La distinzione tra deposito fiscale e deposito commerciale non esclude, di per sé, la soggezione all’accisa e la responsabilità del titolare del deposito quando il prodotto è destinato a un regime agevolato e i presupposti dell’agevolazione non risultano rispettati.
  • L’eventuale assoluzione in sede penale per fatti diversi o per insufficienza degli elementi costitutivi del reato non incide automaticamente sulla debenza del tributo, poiché il giudizio tributario segue criteri e finalità autonome.
  • Nei tributi armonizzati sulle accise, la responsabilità del depositario è connotata da ampiezza oggettiva e si collega alla partecipazione all’attività economica e alla funzione di controllo dell’operatore del settore, non alla sola colpa dimostrata o presunta.
  • L’eventuale caducazione di un atto presupposto non può essere posta a base dell’annullamento dell’atto consequenziale se non risulti formato un giudicato definitivo sulla statuizione presupposta e se la motivazione della decisione non regga autonomamente al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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