Cassazione Civile, Sentenza n. 8985/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Edison ha impugnato l'avviso di accertamento catastale notificato il 21/07/2017 a seguito della DOCFA del 17/05/2016, contestando il difetto di motivazione e, in particolare, la (re)inclusione nella stima catastale dei piani inclinati di Santo Stefano e Forni. L'Agenzia ha ritenuto legittima la reintroduzione di tali elementi nella rendita; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, la CTR lo ha accolto integralmente ritenendo l'avviso carente di motivazione quanto alla re-inclusione dei piani inclinati e qualificando i piani inclinati come componenti impiantistiche escluse dalla stima ai sensi della l. n. 208/2015. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazioni normative e omesso esame di documentazione e fatti decisivi, nonché la lettura errata dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili alcune censure per mancanza di specificazione di fatti storici e per tentativo di rimessione di valutazioni di merito al giudice di legittimità; ha dichiarato infondata la censura relativa all'interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015, confermando che i piani inclinati delle centrali elettriche sono impianti funzionali al processo produttivo e, dunque, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale dal 1° gennaio 2016. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se la decisione di merito poggia su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte per ottenere la cassazione; la censura parziale priva di interesse gli altri motivi. In conclusione la sentenza della CTR è confermata e il ricorso dell'Agenzia è rigettato.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
Esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche (macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo), privilegiando la destinazione produttiva (siderurgia, manifattura, energia) indipendentemente dalla natura strutturale o dal fatto che il bene sia infisso al suolo. La Corte ha ritenuto applicabile la norma ai piani inclinati delle centrali elettriche, qualificandoli come impianti funzionali esclusi dalla rendita.
Richiamato dall'Agenzia tra le doglianze sulla motivazione dell'avviso; la Corte ha valutato le doglianze secondo i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione ma non ha ritenuto decisiva una violazione ex art. 42 idonea a compromettere la sentenza impugnata.
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Invocato dall'Agenzia in relazione al diritto di conoscere le motivazioni dell'atto impositivo; la Corte ha esaminato la questione sotto il profilo dell'adeguatezza motivazionale e dell'ammissibilità delle censure, senza accogliere il motivo per le ragioni esposte (in parte inammissibilità e in parte insussistenza).
Richiamato in relazione ai principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la Corte ha valutato le doglianze sulla motivazione dell'avviso in termini di specificità dei fatti e di possibilità di sindacato in sede di legittimità.
art. 24 Cost.
Evocato dall'Agenzia tra i profili di lesione del diritto di difesa/giusto processo; la Corte non ha ritenuto il rilievo decisivo rispetto alle censure formulate, esaminando l'ammissibilità e la portata delle doglianze.
art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Norme invocate per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha chiarito i limiti di ammissibilità delle censure in cassazione (necessità di specificare fatti storici per l'art. 360 n.5 e divieto di rimessione di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione) e ha dichiarato inammissibili o infondate le censure secondo tali criteri.
Massime di principio
- Dal 1° gennaio 2016 le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (anche se strutturalmente connesse all'immobile) non devono essere considerate nella determinazione della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015.
- La qualificazione di un elemento come "impianto" o come componente immobiliare dipende dalla sua funzione specifica nel ciclo produttivo e dalla sua autonomia rispetto all'unità immobiliare: solo le parti che conservano autonomia strutturale e che non sono meramente funzionali al processo produttivo possono essere incluse nella stima.
- In sede di cassazione non è consentito rimettere al giudice di legittimità valutazioni di merito: le censure devono riguardare vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche (art. 360 cod. proc. civ.).
- Per ottenere la cassazione quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurare tutte le rationes; l'impugnazione parziale può risultare priva di interesse e quindi inammissibile.
- Le doglianze per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) richiedono l'individuazione puntuale dei fatti non valutati; la mera generica prospettazione non è sufficiente.
- Questioni sulla valutazione economica o sulla congruità delle percentuali di valorizzazione delle componenti impiantistiche costituiscono, di regola, questioni di merito rimesse ai giudici di merito e sindacabili in cassazione solo con specifici profili motivazionali.
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