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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8876/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Amoroso chiedeva il pagamento dei compensi fisso e variabile spettanti al Presidente di Commissione per il periodo in cui, in qualità di Presidente di sezione 'reggente', aveva svolto le funzioni di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (27/7/2012-31/12/2013). La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che la reggenza giustificasse il riconoscimento dei compensi; il MEF ha impugnato in Cassazione sostenendo che la sostituzione prevista dall'art.2 d.lgs. n.545/1992 attribuisce al Presidente di sezione funzioni già implicite nella sua qualifica e che l'art.39, comma 6, del d.l. n.98/2011 esclude il diritto a compensi aggiuntivi per i sostituti indicati dall'art.2, co.2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che l'art.2, co.2, d.lgs. n.545/1992 comporta che il Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione eserciti funzioni omogenee e già implicite nella sua qualifica e che l'art.39, co.6, d.l. n.98/2011 esclude il riconoscimento di compensi fissi o variabili aggiuntivi ai soggetti indicati dall'art.2, co.2. È stato enunciato il principio di diritto che il Presidente di sezione sostituto non può ottenere compensi aggiuntivi rispetto a quelli già percepiti per la sua carica; la sentenza della Corte d'appello è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma per l'applicazione del principio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.545/1992, art.2

    "A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. ... Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età."

    L'art.2, co.2, disciplina la sostituzione automatica del Presidente di Commissione da parte del Presidente di sezione e va interpretato come comprensivo delle funzioni giurisdizionali esercitabili dal sostituto, le quali risultano omogenee e già implicite nella qualifica del Presidente di sezione.

  • d.lgs. n.545/1992, art.13

    "Il Ministro delle finanze con proprio decreto ... determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie ... Con il decreto ... viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ... il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso."

    L'art.13 stabilisce la disciplina generale del trattamento economico (componente fissa e variabile) parametrato alla funzione svolta: il compenso fisso è legato alla titolarità della funzione e il variabile è correlato ai provvedimenti definiti.

  • d.l. n.98/2011, art.39, comma 6 (convertito, L. n.111/2011)

    "I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ... nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992."

    La disposizione limita il diritto a compensi aggiuntivi ai soli giudici che, svolgendo funzioni di Presidente di sezione o Vicepresidente, non siano quelli esclusi dall'art.2, co.2: per i sostituti previsti da tale comma il legislatore ha escluso compensazioni ulteriori rispetto a quelle già spettanti.

  • d.lgs. n.545/1992, art.11

    "La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego."

    Sottolinea la natura onoraria del rapporto dei giudici tributari, con implicazioni sulla non applicabilità di istituti del pubblico impiego e sulla competenza sulle controversie retributive al giudice ordinario.

  • legge n.413/1991, art.30, comma 1, lett. m)

    "l’attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo."

    Richiamata per evidenziare l'omogeneità delle funzioni giurisdizionali attribuite a Presidenti di Commissione e di Sezione e per sostenere che il legislatore ha ritenuto coessenziali funzioni simili fra le due figure.

  • Decreti ministeriali (d.m. 28/6/2002 e d.m. 24/3/2006)

    I decreti fissano, ratione temporis, le misure del compenso fisso e dei criteri per il compenso variabile; servono da parametro concreto per il calcolo degli emolumenti ma non mutano la regola normativa sulla spettanza.

  • Parere del Consiglio di Stato 27/4/2010 e risoluzioni del CPGT (es. n.3/2018)

    Il Consiglio di Stato e il CPGT hanno fornito interpretazioni e linee operative che tendevano al riconoscimento di compensi al reggente; la Corte però ha ritenuto che tali provvedimenti non possano prevalere sull'interpretazione normativa espressa dal legislatore.

Massime di principio

  • Il Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione (ai sensi dell'art.2, co.2 d.lgs. n.545/1992) non ha diritto a compensi fissi o variabili aggiuntivi rispetto a quelli già spettanti per la carica di Presidente di sezione.
  • Le attribuzioni previste per il sostituto sono considerate, in larga parte, omogenee e implicite nella qualifica di Presidente di sezione; la reggenza temporanea non crea di per sé un autonomo titolo retributivo supplementare.
  • Gli atti e le risoluzioni dell'organo di autogoverno (CPGT) o i pareri amministrativi non possono estendere, di per sé, diritti economici non previsti dalla legge; la normativa primaria prevale su regolamentazioni interne.
  • In caso di contenzioso, verificare sempre la qualifica formale del soggetto (titolarità stabile della funzione tramite procedura concorsuale vs. sostituzione temporanea/reggenza) perché il diritto economico può variare in base a tale distinzione.
  • Se si intende ottenere compensi aggiuntivi per reggenze o sostituzioni, la via corretta è l'intervento legislativo o una chiara disposizione regolamentare prevista dal legislatore: interpretazioni amministrative o del CPGT non sono sufficienti quando la legge dispone diversamente.

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