Cassazione Civile, Sentenza n. 8977/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un'intimazione di pagamento (n. 09720179065287856000) riferita a 17 cartelle di pagamento, 5 avvisi di addebito e 2 avvisi di accertamento per crediti diversi. Il ricorrente ha dedotto l'intervenuto giudicato (giudicato esterno) sulle singole posizioni, avendo prodotto sentenze definitive che, secondo lui, avrebbero annullato le cartelle/avvisi sottostanti; ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto solo parzialmente l'appello (annullamento di una cartella ai sensi dell'art.4 d.l. n.119/2018) e aveva rigettato il resto. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per motivazione apodittica dei giudici di merito che avrebbero ritenuto non provato il giudicato esterno nonostante la produzione delle sentenze. Durante il procedimento è intervenuta una istanza di definizione agevolata (rottamazione) e, in data 25 marzo 2024, i difensori del ricorrente hanno depositato una istanza espressamente qualificata come rinuncia al ricorso conseguente alla definizione agevolata
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all'art.1, commi 231-252, della legge n.197/2022. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 391 c.p.c. e 46, ultimo comma, d.lgs. n.546/1992. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle questioni di giudicato sollevate dal ricorrente; l'azione è estinta senza accoglimento delle doglianze sostanziali
Norme richiamate
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; art. 391 c.p.c.
Art. 360/1 n.3 è invocato per vizio di motivazione come motivo di cassazione; art. 391 c.p.c. è stato applicato per dichiarare estinto il giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso.
codice civile
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta formazione del giudicato esterno; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione essendo intervenuta l'estinzione per rinuncia.
decreto-legge
Norma richiamata dalla Commissione tributaria regionale per l'annullamento di una cartella di pagamento specifica; la CTR ha accolto parzialmente l'appello in riferimento a tale norma.
legge
art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
Norma sulla definizione agevolata (cd. rottamazione) che ha portato il ricorrente a definire alcune posizioni e a rinunciare al ricorso; la Corte ha ritenuto che la definizione agevolata abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse e la rinuncia, giustificando l'estinzione del giudizio.
decreto legislativo
art. 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina sulle spese nel processo tributario; la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi di questa norma congiuntamente all'art. 391 c.p.c.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza di definizione agevolata (rottamazione) che riguarda le medesime cartelle oggetto del giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e portare alla rinuncia al ricorso; in tal caso il giudizio viene dichiarato estinto senza pronuncia sul merito.
- La rinuncia al ricorso, se valida e manifestata in udienza o con atto scritto e sottoscritto dai difensori muniti di procura, comporta, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., l'estinzione della causa; il giudice provvede anche sulla liquidazione delle spese come previsto dalla disciplina del processo tributario.
- Quando il giudicato è invocato come motivo di impugnazione (giudicato esterno), è essenziale provare il nesso tra le sentenze definitive prodotte e le singole cartelle/avvisi contestati; i giudici di merito richiedono collegamenti probatori chiari per riconoscere l'effetto estintivo.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia evita una pronuncia di merito; pertanto, chi intenda mantenere la possibilità di ottenere una decisione favorevole sul merito deve valutare attentamente le conseguenze della definizione agevolata e della rinuncia.
- La Procura Generale può sollevare l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse (e chiedere l'inammissibilità) quando viene accertato che la definizione o altra vicenda elimina l'interesse delle parti al prosieguo del giudizio.
- In caso di estinzione per rinuncia/definizione, è frequente l'integrale compensazione delle spese processuali nel processo tributario, salvo diversa motivazione, ai sensi del combinato disposto di art. 391 c.p.c. e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992.
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