Cassazione Civile, Sentenza n. 8907/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
EST s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.426/2016 della Corte d'appello di Ancona, deducendo sette motivi: in sintesi, censurava l'ammissione e la valutazione di domande nuove introdotte dal liquidatore/curatela nel corso del giudizio (presunta accettazione del contraddittorio), la qualificazione della presunta provvista di denaro come pagamento fittizio riconducibile a conflitto di interessi (annullamento ex art.1394 c.c.), errori di valutazione probatoria e omissione di fatti decisivi (compresa la rilevanza della transazione del 4/7/1985 e della presunta effettiva percezione dei compensi), nonché la falsa applicazione di norme di diritto civile e processuale (artt. 1321 e ss., artt. 183/184/189 c.p.c. ante legge 353/1990, art. 360 c.p.c. nn.3-5, art.112 c.p.c., ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da EST s.r.l., ritenendo infondati i motivi dedotti. Ha confermato che la Corte d'appello correttamente aveva accertato l'accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e la fondatezza dell'annullamento per conflitto di interessi sulla base della valutazione della 'provvista' di denaro e della rinuncia al credito dell'amministratore. Il ricorso incidentale della Curatela è stato assorbito. EST s.r.l. è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000 per compensi, più spese forfettarie al 15%, esborsi Euro 200 e accessori di legge. La Corte ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/02.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3,4,5)
Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i motivi per vizio di motivazione e violazione di norme processuali alla luce dei numeri indicati e li ha ritenuti infondati o non connessi alla ratio decidendi
artt. 183, 184, 189 cod. proc. civ. (testo anteriore alla legge 353/1990)
Divieto di introdurre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado salvo accettazione del contraddittorio; la Corte ha confermato che l'atteggiamento difensivo della controparte aveva configurato accettazione tacita del contraddittorio
Regole interpretative delle domande e del contraddittorio; richiamato nella valutazione della congruenza tra domande iniziali e quelle dibattute
Disciplina del conflitto di interessi dell'amministrante; la Corte ha ritenuto sussistente l'incompatibilità tra interessi della rappresentata e del rappresentante rispetto all'atto impugnato, giustificando l'annullamento
Nullità degli atti negoziali (richiamato nelle domande antecedenti); valutato nel merito delle eccezioni di nullità/annullabilità
Inefficacia verso terzi richiesta dall'attore in via subordinata; presente nel quadro fattuale delle domande ma non decisiva per la cassazione
Riproposta in appello di domande formulate in corso di causa; la Corte territoriale ha ritenuto che EST avesse accettato il contraddittorio su tali domande rilevando la loro riproposizione
artt. 1321, 1324, 1325, 1326, 1372, 1967 cod. civ.
Norme sulla formazione e validità del contratto e sugli effetti della rinuncia ai diritti; discusse dalla ricorrente a proposito dell'efficacia della rinuncia del credito dell'amministratore e della qualificazione della provvista, ma la Corte ha ritenuto la rinuncia rilevante come fatto probatorio rispetto alla fittizietà del pagamento
Regole sulla prova per testimoni e sulle presunzioni; la Corte ha valutato l'inutilizzabilità di taluni mezzi di prova per provare la simulazione rispetto ai rapporti tra le parti del contratto, ma ha ritenuto comunque sufficiente la prova della commistione degli interessi e della provvista fittizia
Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- La tardiva introduzione di domande nuove nel primo grado può essere 'salvata' se la parte destinataria ha manifestato accettazione del contraddittorio, anche in modo tacito mediante comportamento difensivo sostanziale: valutazione fattuale rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione
- Per l'annullabilità per conflitto di interessi (art.1394 c.c.) è necessario dimostrare l'incompatibilità tra interessi del rappresentato e del rappresentante con riferimento all'atto concreto e al momento della conclusione del negozio; fatti successivi non sono decisive se non incidono sulla situazione esistente al momento della stipula
- Le attribuzioni di denaro tra soggetti collegati (es. 'provvista' tra amministratrice e amministratore) possono essere valutate come indizio della fittizietà del pagamento del prezzo: la rinuncia al credito da parte del rappresentante può assumere rilievo probatorio sulla mancanza di causa reale del versamento
- La rilevanza probatoria di una rinuncia/atto tra parti va distintamente valutata rispetto alla questione della sua efficacia negoziale; anche un atto non perfetto formalmente può comunque costituire elemento probatorio sulla dinamica economica sottostante
- Il ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito ha natura condizionata e viene esaminato solo se il ricorso principale è accolto; in caso di rigetto del principale, l'incidentale è assorbito
- Le questioni sulla ammissibilità delle prove e sulla loro valutazione restano primariamente compito del giudice di merito; la Cassazione interviene quando la motivazione è illogica, contraddittoria o omissiva su fatti decisivi
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