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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Latina, Sezione 1

per - quanto al ricorso introduttivo, l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 3279 del 10 dicembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio civico il successivo giorno 19, con la quale è stato approvato lo schema di contratto trasmesso da RIDA Ambiente s.r.l. giusta nota prot. n. 247425 del 27 novembre 2025, relativo all’espletamento per l’anno 2026 del servizio di trattamento meccanico-biologico dei suddetti rifiuti indifferenziati (cod. EER 20.03.01) provenienti dal territorio comunale, per una spesa complessiva di euro 6.948.843,00, IVA compresa (CIG B98450E0BF); - quanto al primo atto di motivi aggiunti, l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 71 del 9 febbraio 2026, pubblicata sull’albo pretorio civico il successivo giorno 10, con la quale è stato confermato, all’esito di una rinnovata istruttoria, l’affidamento del servizio già disposto in favore di RIDA Ambiente s.r.l. con la citata determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2025; - quanto al secondo atto di motivi aggiunti, l’annullamento del contratto rep. n. 67759 del 9 marzo 2026, stipulato dall’amministrazione con la controinteressata per l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati provenienti dal territorio civico, conosciuto il 25 marzo 2026; - quanto al ricorso incidentale, l’accertamento della nullità ex artt. 21-septies, l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, comma 4, cod. proc. amm., dei titoli abilitativi di CSA s.r.l. rispetto all’attività di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani cod. EER 20.03.01.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Affidamento diretto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, del servizio annuale di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati a RIDA Ambiente s.r.l., nonché successiva conferma dell’affidamento e contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti in possesso di autorizzazioni regionali e incluso negli elenchi degli impianti minimi operativi, ha impugnato l’affidamento disposto dal Comune di Latina in favore di RIDA Ambiente s.r.l. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati dell’anno 2026. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 50, comma 1, lett. b), e 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 36/2023, dei principi di buona fede, tutela dell’affidamento, accesso al mercato e concorrenza, nonché eccesso di potere, sostenendo che nell’ATO di Latina esistessero due impianti operativi e che il Comune avrebbe dovuto indire una procedura competitiva. Con il primo atto di motivi aggiunti ha contestato la determinazione di conferma dell’affidamento, deducendo anche che le tariffe applicate non fossero integralmente rigide e che il Comune avesse effettuato la comparazione economica sulla base di una tariffa non approvata secondo il metodo tariffario applicabile. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato il contratto stipulato tra il Comune e RIDA, deducendone l’illegittimità derivata e la nullità per mancanza di causa, poiché fondato sulla prima determinazione e non sulla successiva conferma. RIDA ha proposto ricorso incidentale per l’accertamento della nullità dei titoli abilitativi regionali della ricorrente, sostenendo che l’impianto non fosse contemplato dal piano regionale di gestione dei rifiuti e che le autorizzazioni contrastassero con il piano e con il giudicato formatosi su precedenti pronunce.

La decisione

Il TAR ha applicato il principio della ragione più liquida e ha esaminato prioritariamente la questione relativa alla sussistenza dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici prevista dall’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 36/2023. Ha ritenuto che il piano regionale di gestione dei rifiuti individuasse, per l’ATO di Latina, il solo impianto di RIDA come impianto pienamente legittimato al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. L’inclusione dell’impianto della ricorrente nell’elenco degli impianti minimi operativi non equivaleva alla sua piena inclusione nel piano regionale quale impianto ordinariamente destinato al soddisfacimento del fabbisogno dell’ATO, potendone consentire l’utilizzo soltanto in via sussidiaria o emergenziale. Il TAR ha inoltre valorizzato il regime pubblicistico delle tariffe, approvate e revisionate dalla Regione, ritenendolo idoneo a impedire offerte al ribasso e, quindi, a escludere in radice un confronto concorrenziale ordinario. Ne è seguito il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale e del primo ordine di censure del primo atto di motivi aggiunti. La seconda censura del primo atto di motivi aggiunti, concernente la metodologia tariffaria e la comparazione economica, è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse, poiché, esclusa l’esistenza di un mercato concorrenziale, la ricorrente non avrebbe comunque potuto competere per l’affidamento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo venuto meno l’interesse a contestare i titoli della ricorrente una volta respinto il ricorso principale. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato in parte inammissibile, perché ripetitivo di censure già proposte, e in parte improcedibile per difetto di interesse: in presenza di un valido atto di affidamento non residuava un autonomo interesse alla caducazione del contratto, senza necessità di decidere la questione di giurisdizione sulla domanda di nullità civilistica. CSA è stata condannata alle spese in favore del Comune e di RIDA, liquidate in euro 5.000,00 ciascuno, oltre accessori e rifusione del contributo unificato versato per il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. 36/2023

    i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: […] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici

    La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa quando l’assenza di concorrenza per motivi tecnici impedisce oggettivamente di rivolgersi indistintamente al mercato. Il presupposto, costituendo eccezione al principio di pubblicità e massima concorrenzialità, deve essere accertato con particolare rigore e motivato dall’amministrazione.

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata possibilità di affidamento diretto, ma la decisione si fonda specificamente sull’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2.

  • artt. 196 e 199 d.lgs. 152/2006

    Sono richiamati per affermare che i rifiuti urbani indifferenziati devono essere trattati negli impianti di trattamento meccanico-biologico individuati dal piano regionale per l’ATO di produzione.

  • art. 7 l.r. Lazio 27/1998

    Il piano regionale di gestione dei rifiuti è atto del Consiglio regionale; un atto dirigenziale regionale non può superarne o modificarne le previsioni vincolanti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato nel ricorso incidentale per la declaratoria di nullità dei titoli abilitativi della ricorrente, ma la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    È stato invocato per l’azione di accertamento della nullità dei titoli abilitativi, senza che il giudice abbia deciso nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato, insieme all’art. 111 Cost., quale fondamento del principio della ragione più liquida e dell’esigenza di economia processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato, insieme all’art. 24 Cost., per giustificare la decisione sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare previamente le questioni preliminari.

Massime di principio

  • La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevista dall’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 36/2023 costituisce un’eccezione al principio di pubblicità e massima concorrenzialità; l’amministrazione deve dimostrare e motivare rigorosamente l’impossibilità di soddisfare il proprio fabbisogno rivolgendosi indistintamente al mercato.
  • Nel settore della gestione dei rifiuti urbani, l’impianto individuato dal piano regionale di gestione dei rifiuti come unico impianto ordinariamente destinato al trattamento dei rifiuti di un determinato ATO può essere affidatario del servizio mediante procedura negoziata senza bando, quando gli altri impianti non siano contemplati dal piano quali strutture destinate al soddisfacimento ordinario del fabbisogno dell’ATO.
  • L’inclusione di un impianto nell’elenco regionale degli impianti minimi operativi non equivale necessariamente alla sua piena individuazione nel piano regionale come impianto ordinariamente destinato al trattamento dei rifiuti dell’ATO; tale inclusione può legittimare l’utilizzo della struttura in via sussidiaria o emergenziale, sino alla modifica del piano.
  • Un regime pubblicistico di tariffazione, con corrispettivi approvati o revisionati dall’amministrazione e non liberamente determinabili dagli operatori, può costituire una ragione tecnica oggettiva di assenza di concorrenza, poiché impedisce il confronto competitivo fondato su offerte al ribasso.
  • Quando è esclusa l’esistenza di un mercato concorrenziale nel quale il ricorrente possa competere per l’affidamento, viene meno l’interesse concreto e attuale a contestare profili relativi alla comparazione economica delle tariffe o alla metodologia tariffaria applicata.
  • Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato per contestare i titoli abilitativi del ricorrente diviene improcedibile per carenza di interesse quando il ricorso principale sia respinto per una ragione autonoma e assorbente, sicché la posizione del controinteressato risulti comunque salvaguardata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRifiutiDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

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