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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18349/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2015, emesso a seguito di verifica fiscale, con cui l'Ufficio contestava alla società contribuente l'indebita detrazione integrale dell'IVA sulle operazioni inerenti oro da investimento. Secondo l'Amministrazione, la società non poteva qualificarsi come produttore di oro da investimento perché affidava a terzi una fase della lavorazione; per questo avrebbe dovuto applicare il regime di detrazione pro rata previsto per i soggetti diversi dai produttori, con recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta, oltre sanzioni. La contribuente impugnava l'atto sostenendo di essere comunque produttrice di oro da investimento, nonostante l'esternalizzazione di una fase del ciclo produttivo, e in subordine invocava la non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della disciplina. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa valutazione delle circostanze e degli argomenti probatori, lamentando che la CTR si fosse limitata ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le deduzioni di fatto svolte in appello; 2) violazione dell'art. 19, commi 3, lett. d), e 5-bis, DPR 633/1972, sostenendo che la parziale esternalizzazione di una fase produttiva non fa perdere la qualifica di produttore del dominus del processo complessivo; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa, in relazione all'art. 10, comma 3, L. 212/2000 e all'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione solo apparente: la Commissione regionale non aveva adeguatamente riassunto le specifiche doglianze dell'appellante, né aveva dato conto di un effettivo vaglio critico delle stesse, limitandosi a dichiarare la condivisione delle conclusioni dei primi giudici mediante rinvio testuale. La Corte ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e ha affermato che la motivazione per relationem è legittima solo se il rinvio consente di comprendere le ragioni della decisione e l'effettiva valutazione del gravame. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolazione delle spese, assorbendo i restanti due motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, lett. d), DPR 633/1972

    La disposizione è richiamata come base del regime di detrazione IVA invocato dall'Ufficio per negare l'integrale detrazione alla contribuente, in quanto non ritenuta produttrice di oro da investimento.

  • art. 19, comma 5-bis, DPR 633/1972

    È richiamato quale regime di detrazione pro rata applicabile, secondo l'Amministrazione e i giudici di merito, ai soggetti diversi dai produttori di oro da investimento.

  • art. 10, comma 1, n. 11), DPR 633/1972

    È evocato nei gradi di merito come disposizione che regola il regime di esenzione IVA per le operazioni considerate, esclusa dalla CTR per difetto della qualifica di produttore.

  • art. 7, L. 212/2000

    È richiamato nel primo motivo di ricorso come norma sulla motivazione degli atti tributari, deducendosi il vizio dell'avviso e della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    È richiamato quale parametro di validità della motivazione delle sentenze tributarie, in relazione alla censura di motivazione apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo come norma sulla valutazione delle prove, in rapporto alla denunciata omessa considerazione delle deduzioni fattuali.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso, evocato per violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali.

  • art. 136, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992

    È richiamato dalla CTR per sostenere la legittimità della motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta però dalla Cassazione solo apparente.

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    È invocato nel terzo motivo per sostenere la non applicabilità delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza sul precetto primario.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per dedurre omessa pronuncia sull'eccezione relativa alle sanzioni.

  • art. 12 delle preleggi

    È citato per fondare l'interpretazione del vizio di motivazione secondo il canone ermeneutico del "minimo costituzionale".

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di appello non può risolversi in una mera adesione acritica alla decisione di primo grado: il rinvio per relationem è legittimo solo se consente di comprendere, con sufficiente precisione, le ragioni della decisione e il confronto con le specifiche censure dell'appellante.
  • Integra vizio di motivazione censurabile in cassazione, nei limiti del "minimo costituzionale", la motivazione solo apparente, ossia quella che, pur esistendo graficamente, non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Quando l'appellante deduce in fatto e in diritto una ricostruzione diversa da quella accolta in primo grado, il giudice di appello deve dar conto delle ragioni del rigetto, senza limitarsi a riprodurre le conclusioni del primo giudice.
  • Se la sentenza impugnata è cassata per vizio di motivazione apparente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non scrutinati.
  • Nel processo tributario, la validità della motivazione dell'atto impositivo e della sentenza va apprezzata in funzione della concreta intelligibilità della pretesa e della possibilità di esercitare un'effettiva difesa.
  • La qualificazione fiscale della posizione del contribuente e il regime di detrazione applicabile devono essere esaminati sulla base delle specifiche allegazioni di fatto e non mediante formule generiche o stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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