Cassazione Civile, Ordinanza n. 22362/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente dell'ANAS transitato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a conservare, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, il premio di produzione, l'indennità di funzione e l'indennità di rischio, da includere nell'assegno personale riassorbibile, negando invece il valore corrispondente alla pregressa assicurazione sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL Anas 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, della l. n. 266/2005, in combinato disposto con l'art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993, e dell'art. 3 Cost., sostenendo che le voci pretese dal lavoratore, essendo qualificate dal CCNL come 'retribuzione variabile', non potessero concorrere alla base di calcolo dell'assegno personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura del giudice di merito secondo cui l'art. 36 del d.l. n. 98/2011, letto in combinato con la disciplina contrattuale, tutela la conservazione degli emolumenti che, pur eventualmente ricompresi nel trattamento accessorio, presentino in concreto i requisiti di fissità e continuità. La distinzione decisiva non è la mera etichetta di 'retribuzione fissa' o 'variabile', ma la concreta struttura delle singole voci e la loro effettiva erogazione in misura fissa e continuativa in relazione alla posizione del dipendente. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice d'appello aveva accertato, sulla base delle buste paga e dell'invarianza delle mansioni al passaggio di amministrazione, che le voci in questione erano corrisposte in modo fisso e continuativo. Quanto alla dedotta violazione della disciplina contrattuale, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Ministero non aveva specificamente censurato la disciplina delle singole voci, limitandosi a richiamare la classificazione generale dell'art. 77 CCNL. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
La garanzia di conservazione del trattamento economico si estende alle voci del trattamento fondamentale e accessorio che, in concreto, siano fisse e continuative, non essendo sufficiente la loro formale collocazione nel sistema retributivo.
Serve a distinguere trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato: il primo remunera la prestazione base, il secondo la performance o attività disagiate/pericolose.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Il trattamento accessorio è collegato alla performance e alle attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute.
artt. 85, 88 e 91 CCNL Anas 2002/2005
Richiamati per sostenere la classificazione delle voci retributive; la Corte ne considera non dirimente la sola qualificazione generale.
art. 77 CCNL Anas 2002/2005
La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non basta da sola a escludere la computabilità dell'emolumento nell'assegno personale; occorre verificare la natura concreta della singola voce.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
Richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme invocate, senza che la Corte ne ravvisi decisività autonoma rispetto al criterio concreto di fissità e continuità.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro del motivo, ma non ritenuta idonea a superare il criterio sostanziale adottato dalla Corte.
art. 3 Cost.
Richiamato a sostegno del motivo del Ministero, ma non accolto alla luce dell'interpretazione del regime di conservazione del trattamento economico.
Usato per richiamare i precedenti di legittimità conformi già espressi dalla Corte sulla medesima questione.
Il motivo è stato formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nell'impiego pubblico contrattualizzato, quando la legge assicura la conservazione del trattamento economico o vieta una reformatio in peius, non è decisiva la sola classificazione nominale delle voci retributive: occorre verificare in concreto se l'emolumento sia certo nell'an e nel quantum e se sia erogato con carattere di fissità e continuità.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio non coincide in modo automatico con l'opposizione fra retribuzione 'fissa' e 'variabile'; anche voci formalmente accessorie possono assumere rilievo conservativo se, per disciplina contrattuale e concreta erogazione, risultano stabilmente collegate alla posizione del dipendente.
- Per contestare utilmente la computabilità di singole voci nell'assegno personale riassorbibile non basta richiamare la categoria generale del CCNL: è necessario censurare specificamente la disciplina delle singole componenti retributive e dimostrare che esse non abbiano i requisiti di fissità e continuità.
- L'accertamento di merito sulla concreta erogazione delle voci retributive, fondato su buste paga e invariabilità delle mansioni, è decisivo per stabilire se il dipendente abbia diritto alla loro conservazione economica in caso di passaggio di amministrazione.
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