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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08797/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio, per concorso, di alcuni dipendenti del comparto scolastico dal profilo di assistenti amministrativi a quello di collaboratori scolastici, con applicazione del meccanismo della temporizzazione sul trattamento economico e sulla progressione di carriera. I lavoratori hanno chiesto il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo mediante ricostruzione della carriera, sostenendo che la disciplina collettiva e legale richiamata consentisse di valorizzare l'anzianità effettiva maturata nel precedente profilo, e che il criterio della temporizzazione fosse applicabile solo se più favorevole al singolo caso concreto. In cassazione hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 6, del CCNL comparto scuola 1995, delle norme di salvaguardia dei CCNL successivi e dell'art. 4, commi 3 e 13, del DPR n. 399/1988, censurando la Corte d'appello per avere ritenuto che la temporizzazione fosse comunque il sistema più favorevole e per avere escluso che il lavoratore potesse optare per la ricostruzione di carriera con riconoscimento pieno del pre-ruolo. Sostenevano inoltre che la valutazione del trattamento più vantaggioso non potesse essere limitata al solo momento del passaggio di qualifica, dovendo invece considerare anche gli sviluppi retributivi e di carriera successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza, che l'art. 66 del CCNL comparto scuola 4 agosto 1995 non riconosce al personale ATA un principio generale di prevalenza dell'anzianità effettiva su quella convenzionale, ma richiama un sistema di inquadramento economico basato sull'anzianità maturata e sul meccanismo del reticolo retributivo, con temporizzazione della differenza tra le posizioni stipendiali e corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile. Ha inoltre chiarito che la clausola delle norme più favorevoli non consente di sostituire quel meccanismo con una ricostruzione di carriera fondata sul pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo, perché il sistema normativo considerato privilegia l'inserimento nella nuova posizione stipendiale e non il puro computo dell'anzianità precedente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 6, CCNL Comparto Scuola 4 agosto 1995

    non introduce un principio generale di prevalenza dell'anzianità effettiva e, per il personale ATA, non impone la ricostruzione di carriera con integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo; richiama invece il sistema dell'anzianità maturata e della temporizzazione

  • art. 48 CCNL Comparto Scuola 1999

    richiamato come norma di salvaguardia, ma non idoneo a sovvertire il meccanismo della temporizzazione

  • art. 142 CCNL Comparto Scuola 2003

    richiamato come norma di salvaguardia, senza riconoscere un diritto alla ricostruzione piena della carriera

  • art. 146 CCNL Comparto Scuola 2007

    richiamato come norma di salvaguardia, non tale da attribuire la scelta tra temporizzazione e ricostruzione piena

  • art. 4, commi 3 e 13, DPR n. 399/1988

    disciplina l'inquadramento economico del personale scolastico mediante reticolo retributivo e valorizzazione dell'anzianità, ma non nel senso di imporre il pieno riconoscimento del pre-ruolo ai fini della progressione nella nuova qualifica

  • art. 4, commi 8 e 9, DPR n. 399/1988

    nei passaggi a qualifica superiore prevede l'attribuzione dello stipendio iniziale della nuova qualifica maggiorato della differenza, con inquadramento nella posizione inferiore se il nuovo stipendio cade tra due posizioni e corresponsione ad personam della differenza; la differenza temporizzata è utile per la successiva progressione economica

  • art. 6 DPR n. 345/1983

    richiamato come base del sistema della temporizzazione e dell'assegno ad personam nel passaggio di qualifica

  • art. 3, d.l. n. 370/1970

    richiamato dal ricorso come disciplina che avrebbe consentito una ricostruzione di carriera più favorevole, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato dai ricorrenti

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dal ricorso quale parametro di una più favorevole ricostruzione della carriera, ma non accolto dalla Corte

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dalla Corte come conferma della scelta legislativa per un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel comparto scuola, il richiamo alle disposizioni contrattuali e legislative sull'inquadramento economico del personale ATA non attribuisce al dipendente un diritto generale a scegliere, caso per caso, la ricostruzione di carriera con integrale valorizzazione del servizio pre-ruolo, se il sistema normativo applicabile prevede la temporizzazione e l'assegno ad personam.
  • La clausola delle "disposizioni più favorevoli" non va letta come apertura a un computo dell'anzianità effettiva in alternativa al meccanismo speciale di inquadramento economico, quando la disciplina di settore costruisce la progressione su anzianità convenzionale e reticolo retributivo.
  • Nel passaggio a qualifica superiore, ove la legge o il contratto prevedano un inquadramento nello stipendio iniziale della nuova qualifica con corresponsione ad personam della differenza, la tutela del lavoratore è assicurata dal mantenimento del trattamento economico e dalla temporizzazione, non dal riconoscimento pieno del pregresso servizio ai fini della nuova progressione.
  • La valutazione della maggiore convenienza economica del sistema applicabile deve essere condotta entro i limiti della disciplina positiva del comparto, senza trasformare il criterio del "più favorevole" in un potere di opzione del lavoratore tra regimi non alternativi secondo la normativa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
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