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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12859/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2002 nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di carni, fondato su metodologia induttiva ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, con recupero di maggiori imposte e sanzioni. L’atto traeva origine da PVC e da atti di un procedimento penale nei confronti di terzi, dai quali risultavano società fornitrici prive di organizzazione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la precedente sentenza di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione di merito per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio circa la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode IVA. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo non provata tale consapevolezza e valorizzando il fatto che la prova addotta dall’Ufficio si fondasse solo sulle dichiarazioni del legale rappresentante della società fornitrice, non corroborate dal parallelo giudizio penale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’Ufficio avesse assolto il proprio onere probatorio mediante gli atti di innesco dell’accertamento e gli atti del procedimento penale, da cui emergevano operazioni non fatturate, che il fornitore fosse imprenditore privo di organizzazione e che mancasse prova sia dell’effettività delle operazioni sottostanti sia della buona fede della contribuente; richiamava inoltre la rilevanza quantitativa delle operazioni con il medesimo fornitore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di rinvio, poiché la sentenza impugnata era stata decisa in conformità al principio di diritto della precedente cassazione e si era concentrata sul mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere di provare la consapevolezza della cessionaria di partecipare a una frode IVA a monte della catena distributiva. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui, pur formalmente dedotto come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. È stata poi rilevata un’ulteriore ragione di inammissibilità per difetto di specificità, poiché il ricorrente si era limitato ad affermare la rilevanza quantitativa delle operazioni con il fornitore senza indicare elementi concreti idonei a contestualizzare tale dato, sia in assoluto sia rispetto al fatturato complessivo della contribuente. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stata inoltre applicata la disciplina sulla definizione accelerata con conseguente condanna della ricorrente alla somma prevista dalla normativa richiamata nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sull’accertamento IVA; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, dichiarando inammissibili le doglianze che miravano a rivalutare i fatti.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma posta a fondamento dell’accertamento induttivo; la Corte non ne discute l’astratta portata, ma rileva l’inammissibilità delle censure volte a sovrapporre una diversa lettura del compendio indiziario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la rubrica del motivo dedotto per violazione di legge; la Corte evidenzia che, nella sostanza, il motivo mira a contestare apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per l’applicazione della definizione accelerata e delle conseguenze processuali connesse al rigetto del ricorso.

  • art. 96, comma quarto, c.p.c.

    Richiamato per la condanna al pagamento della somma prevista in caso di rigetto del ricorso in conformità alla proposta di definizione accelerata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che miri in concreto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Quando una precedente cassazione ha fissato il principio di diritto sul punto decisivo, il giudice di rinvio deve attenersi a tale perimetro; in sede di legittimità, sono inammissibili le doglianze che si pongano fuori dalla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • In tema di operazioni IVA soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa, inclusa la consapevolezza del cessionario di partecipare alla frode; non è sufficiente una critica generica alla decisione di merito se non si indicano specificamente gli indizi e il loro concreto significato probatorio.
  • La deduzione di un elemento indiziario, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere specifica e contestualizzata, anche in relazione alla dimensione complessiva dell’attività economica della parte, non bastando un richiamo astratto alla rilevanza quantitativa delle operazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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