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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19649/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per un credito complessivo derivante dal rapporto di lavoro, comprendente differenze retributive per alcuni mesi, differenze su tredicesima e quattordicesima, indennità per ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione accogliendo l'eccezione di prescrizione presuntiva annuale ex art. 2955 c.c. sollevata dal curatore, ritenendo tardiva la contestazione degli importi indicati nelle buste paga. L'opponente sosteneva invece che la prescrizione presuntiva non fosse opponibile perché il comportamento processuale della curatela, e in particolare l'affermazione che erano stati percepiti per intero solo gli importi in busta paga, implicava il riconoscimento dell'esistenza del credito per le somme ulteriori; deduceva inoltre che la prescrizione presuntiva non poteva applicarsi a tutti i crediti azionati, poiché alcune voci sarebbero soggette a termini diversi o comunque non alla prescrizione annuale. Con il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione dell'art. 2959 c.c. in relazione all'art. 2955 n. 2 c.c. per avere il tribunale ritenuto sufficiente la mera eccezione senza verificare la compatibilità delle difese del curatore con l'eccezione stessa; 2) violazione dell'art. 2955 n. 2 c.c. in relazione alla disciplina sulle formalità dei rapporti e sulla prescrizione presuntiva, sostenendo che essa non operi per crediti nascenti da contratto scritto; 3) violazione dell'art. 2956 n. 1 c.c. in relazione all'art. 2955 n. 2 c.c. per non avere distinto tra crediti da retribuzioni mensili e altre voci (tredicesima, quattordicesima, ferie, preavviso, TFR), che sarebbero soggette a termini differenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato il decreto del tribunale di Prato con rinvio allo stesso tribunale, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di insinuazione verificando, da un lato, se la curatela abbia effettivamente dedotto il pagamento del debito o abbia invece contestato l'an o il quantum del credito in modo incompatibile con la prescrizione presuntiva; dall'altro, se le singole voci di credito siano effettivamente assoggettabili alla prescrizione presuntiva annuale invocata o piuttosto a quella triennale o quinquennale, secondo la natura delle somme richieste. Il rinvio riguarda anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2955 c.c.

    prevede la prescrizione presuntiva annuale per il diritto dei prestatori di lavoro alle retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; non si estende automaticamente a tutte le altre voci del rapporto di lavoro.

  • art. 2959 c.c.

    l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ammette, anche implicitamente, che l'obbligazione non si è estinta o formula difese incompatibili con la presunta estinzione del debito.

  • art. 2960 c.c.

    la prescrizione presuntiva può essere superata dal creditore anche tramite giuramento decisorio, essendo una presunzione legale semplice sul piano probatorio.

  • art. 2956 n. 1 c.c.

    si applica alle retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese, con prescrizione presuntiva triennale.

  • art. 2948 n. 5 c.c.

    il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso sono soggetti alla prescrizione quinquennale, non alla prescrizione presuntiva annuale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla limitata operatività delle prescrizioni presuntive nei rapporti non formali.

  • art. 12 d.l. n. 201/2011

    norma di modifica richiamata insieme al d.lgs. n. 231/2007 nella censura del secondo motivo.

  • l. n. 214/2011

    legge di conversione richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina invocata sul pagamento e sulla formalità dei rapporti.

Massime di principio

  • La prescrizione presuntiva non opera come causa sostanziale di estinzione del diritto, ma come regola probatoria fondata sulla presunzione legale di avvenuto pagamento; perciò può essere vinta da difese o ammissioni incompatibili con tale presunzione.
  • Chi eccepisce la prescrizione presuntiva non può contemporaneamente adottare difese che presuppongano la non estinzione del debito o che contestino l'an o il quantum del credito in modo logicamente incompatibile con l'asserito pagamento.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve verificare in concreto se le affermazioni dell'eccepiente equivalgano a un riconoscimento implicito dell'esistenza del credito o, al contrario, a una contestazione dell'esistenza stessa del debito: solo nel primo caso l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile.
  • La disciplina della prescrizione presuntiva va applicata distinguendo le singole voci di credito secondo la loro natura e periodicità: le retribuzioni mensili rientrano nell'art. 2955 c.c., le retribuzioni a periodo superiore al mese nell'art. 2956 c.c., mentre alcune indennità e il TFR possono essere soggetti a prescrizione ordinaria quinquennale.
  • In sede di legittimità, una questione giuridica non trattata dal giudice di merito è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di averla già dedotta e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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