Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17195/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi della concedente originaria hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva riformato in parte la decisione di primo grado resa in una controversia su un contratto di affitto agrario modificato nel 2015. La lite nasceva dalla domanda di nullità di alcune clausole derogatorie alla disciplina legale dei contratti agrari, deducendo che la modifica contrattuale fosse stata sottoscritta senza una reale assistenza delle organizzazioni professionali di categoria; in subordine, veniva dedotta la nullità per indeterminatezza dell’oggetto di alcune pattuizioni e, ancora in subordine, l’annullamento per errore della clausola sull’autorizzazione a rinnovi, sostituzioni o estensioni delle colture. I ricorrenti chiedevano inoltre il risarcimento dei danni per omessa manutenzione degli immobili concessi in affitto. La società resistente, oltre a resistere, proponeva ricorso incidentale per ottenere il rimborso di spese di manutenzione straordinaria sostenute sul bene. Con il ricorso principale sono stati dedotti: violazione delle norme sui contratti agrari e sulla necessaria assistenza sindacale; violazione delle norme processuali sulla riproposizione delle questioni non accolte; omesso esame di fatti decisivi relativi alla fittizietà dell’assistenza sindacale; nullità per motivazione apparente; omessa pronuncia sulla domanda di annullamento per errore; violazione del principio di non contestazione. Con il ricorso incidentale la società ha contestato il rigetto della domanda riconvenzionale, sostenendo che la prova documentale dimostrasse il credito da rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso principale perché ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello sulla sufficienza dell’assistenza sindacale nella stipula dell’accordo derogatorio, richiamando il principio secondo cui la sottoscrizione del documento contrattuale con l’indicazione dell’assistenza prestata è probante, mentre la contestazione della veridicità richiede azioni tipiche sul vizio della volontà e non la sola prova orale. Ha dichiarato assorbito il quinto motivo, perché connesso al tema della determinatezza delle clausole, ma ha accolto il sesto e il settimo motivo: la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta apparente e contraddittoria sulla sufficiente determinatezza delle clausole che attribuivano un potere generico di estirpo e nuova coltura su terreni non specificati, e la Corte d’appello ha inoltre omesso di pronunciarsi sulla diversa questione della indeterminatezza delle clausole relative all’indennità per perdita di redditività e spese. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., il nono inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 23 L. 11/1971

    la violazione della disposizione che subordina la validità delle stipulazioni in deroga in materia agraria all’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali integra una nullità di protezione, deducibile solo dalla parte interessata che lamenta il difetto di assistenza

  • art. 45 L. 203/1982

    la validità degli accordi in deroga ai contratti agrari richiede un’effettiva assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, consistente in attività di consulenza e indirizzo sul contenuto e sullo scopo delle clausole derogatorie

  • art. 58 L. 203/1982

    le pattuizioni che derogano al regime legale dei contratti agrari possono essere valide solo se stipulate nel rispetto delle garanzie previste dalla legge

  • art. 1346 c.c.

    l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; una clausola che attribuisca autorizzazioni generiche e indifferenziate può essere affetta da nullità per indeterminatezza

  • artt. 16 e 17 L. 203/1982

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità delle clausole per indeterminatezza dell’oggetto in materia agraria

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina dell’appello incidentale e alla riproposizione delle questioni non accolte

  • art. 346 c.p.c.

    le questioni non espressamente accolte in primo grado devono essere riproposte in appello, non necessariamente con appello incidentale, se non oggetto di statuizione sfavorevole

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per nullità della sentenza o del procedimento, omessa pronuncia e motivazione apparente

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; non è utilizzabile per sollecitare una rivalutazione del merito

  • art. 111, co. 6, Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il contenuto della sentenza e la necessità di una motivazione non apparente

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel censurare il vizio motivazionale della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni e alle contestazioni nel rito del lavoro, invocato in via analogica dai ricorrenti

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    per la proposizione del ricorso è necessaria la specifica indicazione del contenuto degli atti e delle domande su cui il motivo si fonda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti sul contributo unificato

Massime di principio

  • Negli accordi in deroga alla disciplina dei contratti agrari, l’assistenza delle organizzazioni professionali di categoria deve essere effettiva e sostanziale, ma la sottoscrizione del documento da parte dei contraenti e dei rappresentanti sindacali costituisce forte prova dell’avvenuta assistenza, superabile solo con strumenti processuali idonei a contestare la veridicità della dichiarazione.
  • La nullità per difetto di assistenza in materia di contratti agrari ha natura di nullità di protezione e può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse la garanzia è prevista.
  • La contestazione della veridicità di una dichiarazione contrattuale sull’assistenza prestata non può essere affidata alla sola prova testimoniale quando non sia stata proposta una specifica azione idonea a rimuovere il contrasto tra volontà e dichiarazione.
  • La clausola contrattuale è nulla per indeterminatezza dell’oggetto quando attribuisce facoltà o autorizzazioni in termini eccessivamente generici, tali da non consentire di individuare con sufficiente precisione natura, caratteristiche e finalità delle prestazioni o degli interventi autorizzati.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutte le questioni ritualmente riproposte e motivare su ciascuna di esse; la mancata pronuncia su una specifica censura integra vizio denunciabile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che mirano solo a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAffitto agrarioImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.