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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10214/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto indeducibili ai fini IRES e IRAP alcuni costi per complessivi euro 364.844,00 corrisposti a una società terza nell'ambito di un contratto di consulenza per carenza di prova dell'inerenza, valorizzando la genericità delle fatture, l'assenza di data certa del contratto e l'indicazione non specifica dei corrispettivi. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1973, 109 TUIR, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe trascurato elementi documentali complementari, come contratto e buste paga, idonei a dimostrare la deducibilità e l'inerenza dei costi. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2729 c.c., lamentando sia motivazione apparente sia omessa pronuncia sui rilievi difensivi della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo cumulativo, mescolando più vizi di legittimità senza consentire di identificarli con precisione, e perché, nella parte ex art. 360 n. 5 c.p.c., mirava in realtà a un riesame del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sul vizio motivazionale, osservando che la CTR aveva esposto in modo sufficiente la propria ratio decidendi, fondandosi sulla documentazione ritenuta inidonea a provare l'inerenza dei costi per genericità e mancanza di dati certi. Conseguentemente la soccombenza è stata posta a carico della ricorrente, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1973

    La norma è richiamata dalla ricorrente come parametro di legittimità della documentazione fiscale; la Corte non ne offre una specifica interpretazione sostanziale, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 109 TUIR

    È evocato quale parametro sulla deducibilità e sull'inerenza dei costi; la Corte conferma, in via indiretta, che l'onere di dimostrare l'inerenza resta in capo al contribuente e che la valutazione della CTR sulla documentazione era di merito.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in relazione alla prova presuntiva; la Corte non lo applica espressamente nel merito, ma afferma che le doglianze miravano a sollecitare una nuova valutazione fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni decisive, ritenendo le censure inammissibili o volte al riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in via cumulativa con altre norme processuali; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione per difetto di specificità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui il motivo deve essere specificamente riferibile a uno dei vizi tipici di legittimità; la formulazione cumulativa dei vizi è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per i vizi di nullità processuale e motivazione apparente; la Corte ritiene che le censure non fossero formulate in modo specifico e che la motivazione della CTR non fosse apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni o elementi istruttori, e non consente un riesame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo che la CTR avesse deciso sulla questione rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico e riferito a un singolo vizio tipico: la deduzione cumulativa di più vizi nello stesso motivo comporta inammissibilità quando impedisce di individuare con chiarezza l'errore denunciato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, preciso e decisivo; non può essere utilizzato per censurare argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori o per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La censura di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione espone, sia pure sinteticamente, la ragione del convincimento, il motivo è infondato.
  • In materia di deducibilità dei costi, il contribuente deve offrire una documentazione idonea a dimostrare l'inerenza e la certezza del costo; la mera esibizione di fatture generiche o di documenti non sufficientemente specifici può essere ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice tributario di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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