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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31687/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto che una società di fatto avesse commercializzato telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria mediante l'interposizione fittizia di una società rumena, qualificando come soggettivamente inesistenti le operazioni fatturate dalla società interposta e recuperando l'IVA. Nei confronti di due soci della società di fatto erano state irrogate maggiori imposte in ragione della loro qualità di soci. I contribuenti avevano impugnato l'avviso deducendo carenza di motivazione, mancato contraddittorio e difetto di prova; la CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva riformato la decisione annullando l'atto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del litisconsorzio necessario e delle norme sul contraddittorio processuale; 2) violazione di norme sull'accertamento e sulla motivazione degli atti impositivi; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) violazione delle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la controversia sulla configurabilità di una società di fatto imponeva la partecipazione necessaria di tutti i soci al giudizio, non essendo stato integrato il contraddittorio né riuniti i ricorsi separati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e anche quella di primo grado, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, affinché il giudizio di primo grado sia celebrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, con rituale integrazione del contraddittorio. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'accertamento investe la configurabilità di una società di fatto, il rapporto controverso è inscindibile e impone il litisconsorzio necessario di tutti i soci coinvolti.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se il giudizio si è svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza va cassata e la causa rinviata al giudice di primo grado perché disponga l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito o di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

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