Cassazione Civile, Ordinanza n. 23434/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore Fondo)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione a ruolo e dalla notifica di alcune cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme che il gestore del Fondo di garanzia aveva pagato alla banca finanziatrice, a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento. I ricorrenti, che avevano prestato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni della società, hanno proposto opposizione all’esecuzione deducendo che il credito azionato conservasse natura privatistica e che, pertanto, per procedere in via esattoriale fosse necessario un previo titolo esecutivo giudiziale. In cassazione hanno denunciato la violazione di varie norme, sostenendo che la surrogazione ex art. 1203 c.c. non muta la natura del credito, che la disciplina speciale invocata non derogherebbe al sistema generale della riscossione mediante ruolo e che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare anche la dedotta nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI, con conseguenze sulla validità della pretesa e sulla liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c.; hanno inoltre censurato la mancata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, dopo il pagamento effettuato dal gestore del Fondo e la conseguente surrogazione, il credito assume natura pubblicistica perché funzionalizzato al recupero di risorse pubbliche; da ciò discende la legittimità della riscossione mediante iscrizione a ruolo senza necessità di un previo titolo esecutivo giudiziale, anche nei confronti dei fideiussori. Ha inoltre rilevato che la dedotta nullità delle clausole fideiussorie non era stata utilmente allegata in modo specifico e, in ogni caso, non sostituisce l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che resta eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente proposta. Infine, ha escluso che vi fosse un vizio nella regolazione delle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un quadro giurisprudenziale incerto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La surrogazione del soggetto che ha pagato il finanziatore non impedisce che, nel caso del Fondo di garanzia, il credito recuperatorio assuma una distinta natura pubblicistica, funzionale alla reintegrazione di risorse pubbliche.
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998
È norma che, letta in combinazione con la disciplina speciale richiamata, consente il recupero mediante iscrizione a ruolo del credito del Fondo.
Conferma la possibilità di utilizzare la riscossione esattoriale per il recupero del credito del Fondo, anche nei confronti dei terzi garanti.
artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999
L'art. 17 è richiamato come base della riscossione coattiva mediante ruolo; l'art. 21 non si applica perché presuppone entrate di causa privatistica, mentre il credito del Fondo ha natura pubblicistica.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela del consumatore e alle clausole abusive, ma non è ritenuto decisivo nel caso concreto per la mancata specifica allegazione dei fatti rilevanti.
Il rilievo officioso della nullità è ammissibile solo se i fatti costitutivi risultano ritualmente acquisiti al processo; non supera le preclusioni processuali.
L'eccezione di estinzione della garanzia per mancata tempestiva iniziativa del creditore è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta a tempestiva deduzione.
La nullità delle clausole anticoncorrenziali è di regola parziale; la nullità dell'intero contratto richiede allegazione e prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.
La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale incertezza giurisprudenziale non impone in modo vincolato la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il credito del gestore di un Fondo pubblico di garanzia, dopo il pagamento al finanziatore e la surrogazione, può assumere natura pubblicistica per la sua causa di ripristino di risorse pubbliche, con conseguente esperibilità della riscossione coattiva mediante ruolo senza previo titolo giudiziale.
- La disciplina speciale sulla riscossione dei crediti pubblici prevale sul regime ordinario previsto per le entrate di derivazione privatistica; il rinvio alla procedura esattoriale va letto come autorizzazione al recupero coattivo con gli strumenti propri del sistema pubblico.
- La nullità delle clausole fideiussorie anticoncorrenziali è, di regola, parziale e non travolge automaticamente l'intero contratto; per incidere sulla pretesa creditoria occorre una specifica allegazione degli effetti concreti e, se del caso, della dipendenza funzionale del contratto dalle clausole nulle.
- L'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto: non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente proposta dal fideiussore; la rilevazione officiosa della nullità di una clausola di deroga non supplisce alla mancata deduzione di tale eccezione.
- La mancata compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto manifestamente erroneo o su motivazione illogica/apparente; la valutazione sull'esistenza di un quadro giurisprudenziale incerto resta in linea di massima discrezionale.
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