Cassazione Civile, Ordinanza n. 06304/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento dell’onorario professionale dovuto a un avvocato per l’attività svolta in un procedimento penale. L’avvocata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente; il decreto era stato opposto. In primo grado il giudice aveva revocato il decreto e dichiarato competente territorialmente il giudice di pace di Chieti, ritenendo operante il foro del consumatore. In appello il Tribunale di Pescara ha riformato soltanto la statuizione sulle spese, escludendo la compensazione e condannando l’avvocata alle spese dei due gradi. Con il ricorso per cassazione l’avvocata ha dedotto: 1) violazione degli artt. 637, comma 3, c.p.c., 14, comma 2, d.lgs. 150/2011, 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, nonché dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente qualificato come consumatore il cliente dell’avvocato in un giudizio penale, senza considerare la diversità rispetto al giudizio civile; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione incompleta sull’impossibilità di equiparare il cliente al consumatore nel procedimento penale. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo il primo inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato secondo cui il foro del consumatore prevale sul foro speciale del domicilio del debitore-avvocato anche quando l’attività professionale riguarda un processo penale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto all’art. 112 c.p.c. e inammissibile quanto al vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo complesso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata si conformava alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 è esclusivo e prevale sul foro speciale previsto per il procedimento monitorio dall’art. 637, comma 3, c.p.c.; la circostanza che l’attività dell’avvocato fosse stata svolta in un processo penale non incide sulla qualifica di consumatore del cliente. Ha poi ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato sotto il profilo dell’art. 112 c.p.c. e inammissibile quanto alla censura motivazionale, perché il giudice di merito si era comunque pronunciato e la motivazione era adeguata rispetto a una questione già stabilizzata in giurisprudenza. Conseguentemente, la parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore della parte resistente, e con applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
È stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla questione del foro competente e della qualifica di consumatore.
È stata invocata per censurare il preteso vizio motivazionale della sentenza impugnata.
La Corte lo utilizza per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
È il foro speciale invocato per il procedimento monitorio dell’avvocato; viene però ritenuto recessivo rispetto al foro del consumatore.
art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011
È richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione alla competenza per il recupero del compenso professionale.
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005
È qualificato come foro speciale del consumatore, esclusivo, e prevalente su quello previsto per l’azione monitoria dell’avvocato.
È richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione sulle spese; la doglianza non è accolta.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria censura sulla pretesa errata qualificazione processuale del cliente.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il giudice di merito si era pronunciato sulla questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in tema di recupero del compenso professionale dell’avvocato, il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 prevale sul foro speciale previsto per il procedimento monitorio dall’art. 637, comma 3, c.p.c., poiché è foro esclusivo e, tra norme speciali concorrenti, opera quella cronologicamente successiva.
- La qualità di consumatore del cliente non viene meno per il solo fatto che la prestazione professionale dell’avvocato sia stata resa in relazione a un procedimento penale anziché civile.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporsi a un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo o a evidenziarne la necessità di revisione.
- Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito abbia comunque affrontato e deciso la questione oggetto di doglianza, anche se la motivazione sia sintetica ma adeguata rispetto a un approdo giurisprudenziale ormai consolidato.
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