Cassazione Penale, Sentenza n. 38977/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un'area di circa 1.299 mq con fabbricato in corso di realizzazione nel Comune di Sperlonga per l'ipotesi di lottizzazione abusiva (art. 110 c.p. e art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001). Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) nullità per violazione di legge contestando che fosse applicabile la fascia di rispetto cimiteriale di 200 m anziché il decreto prefettizio del 1986 che la riduceva a 50 m; 2) erronea esclusione di applicabilità della L.R. Lazio n. 7/2017 e in generale del regime regionale che avrebbe consentito il cambio di destinazione d'uso e deroghe; 3) mancata considerazione che gli interventi rientrerebbero in tipologie ammesse (recupero/rigenerazione) e che i parcheggi sono pertinenze private, non opere di urbanizzazione; 4) assenza dell'elemento soggettivo per buona fede, richiamando atti amministrativi favorevoli (decreto prefettizio, delibere comunali, permessi in sanatoria); 5) carenza del periculum in mora e motivazione apparente sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Iuliano Raffaele per carenza di interesse (non titolare della proprietà, che appartiene a IDEA S.r.l.). Quanto alla società IDEA S.r.l., la Corte ha confermato le valutazioni del GIP e del Tribunale del riesame: la fascia di rispetto cimiteriale di 200 m è inderogabile in base alla normativa vigente (modifica introdotta dalla legge 2002), perciò il provvedimento prefettizio del 1986 non è idoneo a legittimare l'intervento; la L.R. Lazio n. 7/2017 non è applicabile nelle aree di inedificabilità assoluta e non può giustificare il cambio di destinazione e l'incremento volumetrico in contrasto con la classificazione agricola dell'area; l'intervento consiste in demolizione e ricostruzione con un significativo aumento delle unità immobiliari e realizzazione di parcheggi su aree in precedenza inedificate, non rientrando nei limitati interventi ammessi dall'art. 338 R.D. 1265/1934, e può integrare il fumus del reato di lottizzazione abusiva. Anche le eccezioni sulla mancata colpevolezza per errore di diritto e sul periculum in mora sono state respinte. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato/ dichiara inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale riferimento al concorso di reati nella ricostruzione dell'ipotesi di lottizzazione abusiva
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
art. 44, lett. c) ; art. 31; art. 3 lett. d)
Usato per qualificare gli interventi edilizi e per distinguere tra ristrutturazione/recupero e nuova costruzione; il Tribunale ha ritenuto l'intervento non riconducibile alle eccezioni che permetterebbero opere in fascia di rispetto cimiteriale
R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie)
art. 338, comma primo e ultimo
Stabilisce la fascia di rispetto cimiteriale; la Corte interpreta la norma nella sua formulazione attuale come imponendo una fascia di 200 m inderogabile
Legge n. 983/1957
Richiamata per il contesto storico-normativo del decreto prefettizio del 1986; non è sufficiente a mantenere in vita la limitazione prefettizia rispetto alla disciplina più restrittiva successiva
Ha modificato l'art. 338 R.D., introducendo la fascia di rispetto di 200 m non derogabile e rendendo inefficace il precedente regime prefettizio
La Corte ha ritenuto la legge regionale non applicabile nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta; pertanto la disciplina regionale di favore non può giustificare l'intervento
Resta applicabile la disciplina regionale che consente cambi di destinazione d'uso solo nel rispetto delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici; il cambio di destinazione in contrasto con la zonizzazione agricola non è legittimo
art. 31 (lett. a, b, c, d richiamate)
Riferimento per gli interventi ammessi in fascia di rispetto ai fini della valutazione se rientrino in "recupero" o ristrutturazione
art. 321 c.p.p.; art. 125 comma 3 c.p.p.; art. 338 R.D. n.1265/34 citato in relazione
Art. 321 c.p.p. invocato per contestare la motivazione della misura cautelare; la Corte conferma che in sede cautelare è ammissibile una valutazione sommaria del fumus e dell'elemento soggettivo
Massime di principio
- La normativa più recente prevale: una riduzione prefettizia della fascia cimiteriale antecedente a una normativa nazionale successiva più restrittiva non è opponibile per legittimare nuove edificazioni.
- Nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta le leggi regionali di rigenerazione non possono creare deroghe che contravvengano al divieto statale o agli interessi pubblici fondamentali tutelati (igiene, sacralità, espansione cimiteriale).
- La qualificazione dell'intervento come "recupero" o "ristrutturazione" è di stretta interpretazione: demolizione e ricostruzione con aumento significativo di volumi/unità e consumo di suolo sono considerate nuove costruzioni e possono integrare la lottizzazione abusiva.
- Chi non è titolare della proprietà reale o di una posizione giuridica autonoma sul bene sequestrato (es. semplice indagato non proprietario) manca di interesse per impugnare il sequestro finalizzato alla restituzione e il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- In sede cautelare il giudice può compiere una valutazione sommaria sul fumus e sull'elemento soggettivo; l'errore di diritto scusabile è ammesso in via molto limitata e richiede prova che l'agente abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge.
- Il periculum in mora è ravvisabile quando la prosecuzione dei lavori o il completamento dell'intervento possano consolidare situazioni difficilmente ripristinabili (commercializzazione delle nuove unità, aumento del carico urbanistico), giustificando misure cautelari come il sequestro preventivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38972/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38974/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38975/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38976/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38978/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38979/2025 del 03/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →