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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38978/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/07/2025 che aveva rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che fatti sopravvenuti (in particolare il licenziamento dal ruolo di funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2024, la condotta carceraria, lo stato di salute e la disponibilità di un'abitazione a Cassino) avrebbero affievolito le esigenze cautelari e reso impossibile la reiterazione dei reati, nonché censurando l'uso di elementi di prova antecedenti al licenziamento e la ritenuta possibilità di svolgere attività "consulenziale" verso il sodalizio, quando il suo ruolo sarebbe stato operativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione temperata di adeguatezza della custodia carceraria che permane anche nelle fasi successive; il giudice d'appello cautelare è limitato a verificare se siano stati allegati fatti nuovi idonei a mutare in melius il quadro indiziario. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria abbia correttamente motivato perché gli elementi sopravvenuti non avessero abbattuto la presunzione: il licenziamento non elimina la competenza e l'esperienza spendibile dall'imputato né i contatti stabili con esponenti del sodalizio (anche esemplificati da scambi del 2022), non è emersa una dissociazione concreta, il periodo di silenzio e la condotta carceraria non provano ravvedimento, e gli arresti domiciliari a Cassino con braccialetto elettronico non sarebbero idonei a neutralizzare il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Opera una presunzione "temperata" di adeguatezza della custodia in carcere per reati particolarmente gravi; tale presunzione si mantiene anche nelle successive vicende cautelari e può essere vinta solo con fatti nuovi specifici che dimostrino mutamento in melius del quadro indiziario, in particolare lo scioglimento del vincolo associativo o il ravvedimento dimostrabile del soggetto.

  • art. 274 c.p.p.

    Il ricorrente ha invocato violazione di questa norma (relativa ai motivi dell'impugnazione), ma la Corte ha ritenuto infondato il vizio di motivazione e quindi non ha riconosciuto la violazione dedotta.

  • D.P.R. n. 309/1990 (art. 73, art. 74 commi 1-4)

    Norme del testo unico sugli stupefacenti indicate a titolo di contestazione penale: inquadrano la gravità delle condotte a fondamento della valutazione cautelare e della presunzione di adeguatezza della misura carceraria.

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento alla circostanza aggravante di associazione di tipo mafioso/organizzata che, ove applicabile, incrementa la gravità del quadro indiziario e rende più difficile la sostituzione della misura custodiale.

  • artt. 81, 110, 319, 321, 314 c.p.

    Richiamate come titoli di reato (concorso, corruzione, peculato ecc.) che contribuiscono a delineare la consistenza dell'impianto accusatorio e la pericolosità rilevante ai fini cautelari.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto in casi di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha richiamato questa facoltà per motivare il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sanzionatoria richiamata come parametro per la determinazione della sanzione pecuniaria che è stata aumentata ex art. 1, comma 64, L. 103/2017; la Corte ha imposto il versamento alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione alla valutazione della richiesta di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende; impatto procedurale limitato ma richiamata per fondare la decisione sulle spese.

Massime di principio

  • Per reati associativi e gravi delitti la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è rilevante e persiste anche nelle fasi successive: la mera allegazione di fatti sopravvenuti non è sufficiente a determinare la sostituzione della misura.
  • Il giudice dell'appello cautelare non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni applicative della misura, ma valutare se siano emersi fatti nuovi, specifici e realmente idonei a mutare in melius il quadro indiziario e le esigenze cautelari.
  • Il licenziamento dalla pubblica funzione non è automaticamente risolutivo: occorre dimostrare che l'uscita dalla funzione ha effettivamente impedito l'esercizio di competenze o rapporti utilizzabili dall'associazione (es. prova di perdita di contatti, cessazione del ruolo operativo e prova di dissociazione).
  • Il 'tempo silente' (periodo senza eventi recenti) e la buona condotta in carcere sono elementi utili ma, da soli, non provano la dissociazione; sono necessari elementi concreti di ravvedimento e di rescissione dei legami associativi.
  • Misure alternative come gli arresti domiciliari, anche in luogo distante e con braccialetto elettronico, possono essere inefficaci quando l'imputato ha dimostrato capacità di mantenere contatti e impartire disposizioni anche a distanza; il giudice può motivare la non idoneità del regime meno afflittivo sulla base della concretezza del pericolo di reiterazione.
  • In fase di cassazione cautelare, il difensore deve produrre prove specifiche, aggiornate e concrete (es. documentazione che attesti la perdita di rapporti, dichiarazioni di dissociazione, attestazioni che impediscano l'uso delle competenze pregresse) per sperare di vincere la presunzione cautelare; l'allegazione generica o basata su fatti antecedenti non è generalmente sufficiente.
  • Imporre spese e sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile è possibile: la parte deve valutare il rischio processuale e la necessità di argomentare in modo stringente e documentale per evitare sanzioni.

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