Cassazione Penale, Sentenza n. 38978/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/07/2025 che aveva rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che fatti sopravvenuti (in particolare il licenziamento dal ruolo di funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2024, la condotta carceraria, lo stato di salute e la disponibilità di un'abitazione a Cassino) avrebbero affievolito le esigenze cautelari e reso impossibile la reiterazione dei reati, nonché censurando l'uso di elementi di prova antecedenti al licenziamento e la ritenuta possibilità di svolgere attività "consulenziale" verso il sodalizio, quando il suo ruolo sarebbe stato operativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione temperata di adeguatezza della custodia carceraria che permane anche nelle fasi successive; il giudice d'appello cautelare è limitato a verificare se siano stati allegati fatti nuovi idonei a mutare in melius il quadro indiziario. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria abbia correttamente motivato perché gli elementi sopravvenuti non avessero abbattuto la presunzione: il licenziamento non elimina la competenza e l'esperienza spendibile dall'imputato né i contatti stabili con esponenti del sodalizio (anche esemplificati da scambi del 2022), non è emersa una dissociazione concreta, il periodo di silenzio e la condotta carceraria non provano ravvedimento, e gli arresti domiciliari a Cassino con braccialetto elettronico non sarebbero idonei a neutralizzare il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, c.p.p.
Opera una presunzione "temperata" di adeguatezza della custodia in carcere per reati particolarmente gravi; tale presunzione si mantiene anche nelle successive vicende cautelari e può essere vinta solo con fatti nuovi specifici che dimostrino mutamento in melius del quadro indiziario, in particolare lo scioglimento del vincolo associativo o il ravvedimento dimostrabile del soggetto.
art. 274 c.p.p.
Il ricorrente ha invocato violazione di questa norma (relativa ai motivi dell'impugnazione), ma la Corte ha ritenuto infondato il vizio di motivazione e quindi non ha riconosciuto la violazione dedotta.
D.P.R. n. 309/1990 (art. 73, art. 74 commi 1-4)
Norme del testo unico sugli stupefacenti indicate a titolo di contestazione penale: inquadrano la gravità delle condotte a fondamento della valutazione cautelare e della presunzione di adeguatezza della misura carceraria.
art. 416-bis c.p.
Riferimento alla circostanza aggravante di associazione di tipo mafioso/organizzata che, ove applicabile, incrementa la gravità del quadro indiziario e rende più difficile la sostituzione della misura custodiale.
artt. 81, 110, 319, 321, 314 c.p.
Richiamate come titoli di reato (concorso, corruzione, peculato ecc.) che contribuiscono a delineare la consistenza dell'impianto accusatorio e la pericolosità rilevante ai fini cautelari.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente al giudice di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto in casi di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha richiamato questa facoltà per motivare il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
Norma sanzionatoria richiamata come parametro per la determinazione della sanzione pecuniaria che è stata aumentata ex art. 1, comma 64, L. 103/2017; la Corte ha imposto il versamento alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione alla valutazione della richiesta di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende; impatto procedurale limitato ma richiamata per fondare la decisione sulle spese.
Massime di principio
- Per reati associativi e gravi delitti la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è rilevante e persiste anche nelle fasi successive: la mera allegazione di fatti sopravvenuti non è sufficiente a determinare la sostituzione della misura.
- Il giudice dell'appello cautelare non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni applicative della misura, ma valutare se siano emersi fatti nuovi, specifici e realmente idonei a mutare in melius il quadro indiziario e le esigenze cautelari.
- Il licenziamento dalla pubblica funzione non è automaticamente risolutivo: occorre dimostrare che l'uscita dalla funzione ha effettivamente impedito l'esercizio di competenze o rapporti utilizzabili dall'associazione (es. prova di perdita di contatti, cessazione del ruolo operativo e prova di dissociazione).
- Il 'tempo silente' (periodo senza eventi recenti) e la buona condotta in carcere sono elementi utili ma, da soli, non provano la dissociazione; sono necessari elementi concreti di ravvedimento e di rescissione dei legami associativi.
- Misure alternative come gli arresti domiciliari, anche in luogo distante e con braccialetto elettronico, possono essere inefficaci quando l'imputato ha dimostrato capacità di mantenere contatti e impartire disposizioni anche a distanza; il giudice può motivare la non idoneità del regime meno afflittivo sulla base della concretezza del pericolo di reiterazione.
- In fase di cassazione cautelare, il difensore deve produrre prove specifiche, aggiornate e concrete (es. documentazione che attesti la perdita di rapporti, dichiarazioni di dissociazione, attestazioni che impediscano l'uso delle competenze pregresse) per sperare di vincere la presunzione cautelare; l'allegazione generica o basata su fatti antecedenti non è generalmente sufficiente.
- Imporre spese e sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile è possibile: la parte deve valutare il rischio processuale e la necessità di argomentare in modo stringente e documentale per evitare sanzioni.
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