Cassazione Penale, Sentenza n. 38974/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato continuato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduce: 1) errata valutazione della soglia di punibilità (sostiene che l'imposta evasa dovesse essere valutata per singola annualità); 2) omessa motivazione della Corte d'Appello sui "motivi nuovi" di appello relativi all'insussistenza dell'elemento di fraudolenza degli atti dispositivi (trasferimenti su conto estero intestato al ricorrente, somme dichiarate e provenienti da consulenze o vincite); 3) vizio nell'applicazione del reato continuato e nell'aumento ex art. 81 c.p.; 4) mancata motivazione sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena; 5) omessa motivazione sulla richiesta di pene sostitutive; 6) omessa motivazione sulla revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando che la soglia di punibilità ai fini dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 può essere valutata aggregando gli anni rilevanti secondo la giurisprudenza consolidata), ma ha invece accolto il secondo motivo principale: la Corte d'Appello non ha adeguatamente risposto alle specifiche censure difensive sui "motivi nuovi" relative all'assenza del carattere fraudolento degli atti dispositivi. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui per la configurabilità del reato di cui all'art. 11 è necessario accertare preliminarmente la fraudolenza degli atti (connotazioni di artificio, inganno o menzogna) e non basta la mera maggiore difficoltà di riscossione. Essendo la motivazione della Corte territoriale carente sotto questo profilo, la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
"aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva"
La norma richiede, per la configurazione del reato, che gli atti dispositivi abbiano natura fraudolenta: devono emergere connotazioni di "artificio, inganno o menzogna" che rappresentino ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, oltre alla idoneità a rendere più difficoltosa la riscossione
Riferita dalla difesa in ordine all'aumento per continuazione: l'applicazione dell'aumento richiede adeguata motivazione sulla ricorrenza degli elementi della continuazione e sulla loro incidenza sul trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Per il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. 74/2000) non è sufficiente dimostrare che le operazioni hanno reso più difficoltosa la riscossione: occorre accertare il carattere fraudolento degli atti, vale a dire connotazioni di artificio, inganno o menzogna che simulino una diminuzione patrimoniale.
- I trasferimenti di denaro verso un conto estero intestato al medesimo soggetto, o operazioni bancarie "trasparenti" in Paesi UE, non sono automaticamente atti fraudolenti: il giudice deve valutare e motivare in concreto l'esistenza di elementi di elusione fraudolenta.
- La Corte deve rispondere esplicitamente e in modo specifico ai motivi nuovi introdotti in appello: l'omessa o generica replica a censure decisive sulla natura dell'atto può determinare l'annullamento con rinvio in Cassazione.
- La soglia di punibilità prevista dall'art. 11 d.lgs. 74/2000 può essere valutata, secondo consolidata giurisprudenza, anche aggregando somme relative a più periodi d'imposta rilevanti e non necessariamente calcolata anno per anno.
- L'applicazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.) e la determinazione della pena richiedono motivazione specifica sulle ragioni che giustificano l'aumento e sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche o pene alternative.
- Se il giudice solleva perplessità sull'origine di somme, tali perplessità possono essere spunto per ulteriori indagini o per l'accertamento di altri reati, ma non sostituiscono la valutazione necessaria sulla fraudolenza degli atti ai fini dell'art. 11.
- In caso di carenza motivazionale sulla questione fondamentale che incide sulla configurabilità del reato, la Cassazione tende ad annullare la sentenza impugnata e a rinviare per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
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