Cassazione Penale, Sentenza n. 38975/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di assoluzione perchè il Tribunale avrebbe errato nell'applicare gli artt. 3, 6, 10 e 44 del d.P.R. 380/2001 e la motivazione risultava viziata. Si denunciava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dagli atti (verbali di PG, testi, consulenza tecnica e fotografie) risultavano comprovate le opere contestate: rilevati con riempimento in pietrame e massetto in calcestruzzo destinati a creare un parcheggio, eseguiti senza il prescritto titolo autorizzatorio. Il ricorso contestava l'atteggiamento del Tribunale che aveva evocato dubbi sull'entità delle opere, sulla loro cronologia e sulla disciplina applicabile, non valutando correttamente le prove e trascurando il principio secondo il quale la prosecuzione di lavori su manufatti abusivi configura una nuova condotta illecita.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale che aveva attribuito rilievo all'epoca di realizzazione del muro preesistente e ai dubbi sulla consistenza dei lavori nonostante risultanze concordi (testi, consulente e fotografie) che attestavano il riempimento permanente del suolo e la realizzazione di una pavimentazione destinata a parcheggio. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la prosecuzione dei lavori su opere abusive integra una nuova illiceità, indipendentemente dall'entità dei lavori e dall'eventuale prescrizione riferita all'opera originaria. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame delle risultanze istruttorie alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia)
artt. 3, 6, 10 e 44; art. 44, comma 1, lett. b)
Le attività che determinano una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo richiedono il permesso di costruire. L'innalzamento del terreno, il riempimento con materiale di risulta e la posa di una copertura in calcestruzzo per realizzare un parcheggio rientrano in tale nozione; la continuazione di lavori su opere abusive trasferisce all'intervento successivo i caratteri di illegittimità dell'opera principale.
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha impugnato per erronea applicazione di norme sostanziali e per vizio di motivazione, e la Corte di cassazione ha esaminato la correttezza dell'applicazione normativa e la logicità della motivazione di merito.
Massime di principio
- La realizzazione di opere che comportano modificazioni permanenti del suolo (riempimenti, rilevati, pavimentazioni) richiede il permesso di costruire anche se la singola attività non sembra un intervento edilizio tradizionale.
- La prosecuzione o il completamento di lavori su manufatti abusivi costituisce una nuova condotta illecita e non viene sanata dalla prescrizione riferita all'opera originaria: conta la qualificazione dell'intervento attuale.
- Dubbi del giudice di merito sulla consistenza, cronologia o natura delle opere devono essere fondati su valutazioni logiche e sull'analisi critica delle prove; non è sufficiente richiamare incertezza quando risultano elementi probatori concordanti (testimonianze, consulenze, fotografie).
- Le attestazioni tecniche (consulenze comunali, CTU), i rilievi fotografici e le dichiarazioni dei testi possono essere idonee a dimostrare la modificazione permanente del suolo e la mancanza del titolo autorizzatorio.
- La parte civile può contestare formule liberatorie che producono pregiudizio, chiedendo che la decisione di merito valuti correttamente la natura della condotta e le eventuali responsabilità civili e patrimoniali conseguenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38972/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38974/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38976/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38977/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38978/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38979/2025 del 03/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →