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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38976/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Livorno del 14/04/2025 che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del presunto profitto di reati tributari (166.881,96 euro) a carico della MG Service di Parrini & C. S.n.c. e dei fratelli Walter e Marco Parrini, nonché, in caso di incapienza, della quota di 1/2 di un immobile e di un'automobile formalmente intestati a Cristina Enzo (terza). I motivi dedotti denunciavano: mancanza o apparente carenza di motivazione in ordine al pericolo nel ritardo (art. 321 c.p.p.), insufficiente giustificazione dell'apposizione del vincolo anche su beni di terzi, e carenza di elementi specifici a fondamento della ritenuta fittizietà delle intestazioni a favore della Enzo (assenza di prove su pagamenti, mutui, valore dei beni, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che il sequestro disposto dal Tribunale fosse di natura mista (a fini impeditivi e strumentale alla confisca del profitto, ai sensi di art. 321 c.p.p. e art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) e conforme alla richiesta del PM; ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione del Tribunale circa il pericolo di dispersione dei beni (assenza di patrimoni riconducibili a Marco Parrini, natura simulata della separazione, costituzione di una nuova società dopo le perquisizioni per trasferire attività, trasferimenti di beni alla consorte, svuotamento dei conti societari). Le doglianze dei ricorrenti sono state considerate inammissibili poiché miravano a rinnovare valutazioni di merito e dell'apprezzamento degli elementi indiziari (il sindacato in Cassazione in materia di misure reali è limitato a vizi di legge o a vizi motivazionali radicali). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro può essere disposto sia a fini impeditivi (pericolo nel ritardo) sia strumentalmente alla confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente e congruamente motivato l'opzione per una misura di natura mista

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Consente il sequestro anche dei beni intestati a terzi se risultano fittiziamente intestati o effettivamente nella disponibilità dell'indagato; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi idonei a giustificare la sequestabilità di beni formalmente intestati alla Enzo

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione del provvedimento; la Corte ricorda che in Cassazione non è ammesso il sindacato di merito sulla motivazione, salvo vizi così radicali da configurare violazione di legge

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari reali (esame possibile solo per vizio di violazione di legge); la Corte conferma tale principio ma ammette l'esame dei vizi motivazionali estremi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle spese del procedimento in Cassazione; la Corte ha disposto onere delle spese e contribuzione alla Cassa delle Ammende per i ricorrenti

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferimento alla disciplina dei reati tributari e al profitto del reato; utilizzato per quantificare il profitto oggetto di sequestro

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo in materia tributaria può avere natura mista: è legittimo se il giudice dimostra la strumentalità del vincolo alla confisca del profitto e/o il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
  • In Cassazione, le misure reali sono sindacabili soprattutto per violazione di legge; le censure che ricercano una diversa valutazione degli elementi di fatto e degli indizi sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto mancante o irragionevole nei requisiti minimi.
  • Trasferimenti di beni o costituzione di nuove entità economiche dopo l'avvio delle indagini, svuotamento dei conti e trasferimenti a congiunti possono legittimare il giudice a ritenere la fittizietà delle intestazioni e a disporre il sequestro anche su beni formalmente intestati a terzi se emerge la disponibilità reale dell'indagato.
  • La presenza di elementi convergenti (assenza di risorse riconducibili, continuità di attività tra imprese trasferite, tempistica delle operazioni dopo perquisizioni) rafforza la valutazione del pericolo di dispersione e rende più difficile il sindacato in sede di legittimità.
  • La procura speciale della parte terza è necessaria per la legittimazione del difensore; tuttavia, il deposito della procura tempestivamente prodotto e documentato può sanare la ragione di eventuali rilievi di legittimazione.

Testo integrale

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