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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38979/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari adottati dal GIP di Savona per reati ex art. 73, commi 4 e 5, DPR 309/1990. Il ricorrente deduceva: (1) manifesta illogicità e violazione dell'art. 274 c.p.p. circa la persistenza delle esigenze cautelari, sostendo che le indagini non dimostrerebbero canali alternativi di approvvigionamento e che le intercettazioni proverebbero la dipendenza da un unico fornitore; criticava inoltre la contraddizione nel ritenere lo stato di disoccupazione indice di pericolosità e contemporaneamente negare la possibilità di lavoro; (2) manifesta illogicità e violazione dell'art. 284, comma 3, c.p.p. nella valutazione dello stato di indigenza e della promessa di assunzione, sostenendo che la proposta condizionata all'attenuazione della misura fosse comunque una concreta prospettiva lavorativa e che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'indigenza sul nucleo familiare anziché sulla condizione personale dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa trasformarsi in revisione del merito: il giudice del riesame è vincolato ai motivi di impugnazione e può valutare soltanto se il provvedimento impugnato presenti vizi di legge o sia privo di adeguata motivazione alla luce di fatti nuovi. Sul merito, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Genova, che ha posto a fondamento la persistenza del pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti (capacità di gestire significanti quantitativi di stupefacente, natura non occasionale dell'attività, contenuto delle intercettazioni). La prognosi che l'indagato, perduto il referente, potrebbe cercarne altri è stata qualificata come valutazione prognostica fondata su elementi fattuali e non come mera congettura. Quanto alla richiesta di autorizzazione al lavoro ex art. 284 comma 3 c.p.p., il rigetto è stato confermato perché la promessa di assunzione è stata ritenuta una mera dichiarazione subordinata alla sostituzione della misura e priva di un vincolo contrattuale idoneo a dimostrare una concreta prospettiva di impiego. Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 4 e 5

    Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; i reati contestati hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare oggetto del procedimento.

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina la persistenza delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che il riesame non può riesaminare il merito della sussistenza della misura se non alla luce di fatti nuovi idonei a modificarne l'equilibrio probatorio.

  • art. 284, comma 3, c.p.p.

    Prevede l'autorizzazione al lavoro per persone sottoposte a misure cautelari domiciliari; interpretato come richiedente una concreta prospettiva lavorativa comprovata, non una mera dichiarazione di disponibilità condizionata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma riguardante le sanzioni per ricorso temerario; richiamata implicitamente con riferimento alla possibilità di aumentare la sanzione in via equitativa in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente, in casi previsti, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; applicata per determinare l'importo da versare alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come parametro interpretativo in ordine alla determinazione della responsabilità e alla valutazione della condotta nella decisione di condanna alle spese e versamento.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare è limitato: il giudice del riesame non può riesaminare liberamente il merito della sussistenza della misura ma valuta se siano presenti fatti nuovi o vizi di legge nella motivazione.
  • Per ottenere l'autorizzazione al lavoro ex art. 284, comma 3, c.p.p. è necessario dimostrare una concreta e verificabile prospettiva di impiego (es. contratto o impegno vincolante), non una semplice dichiarazione di disponibilità o una promessa subordinata all'ottenimento di una misura meno afflittiva.
  • Il mero decorso del tempo in esecuzione della misura cautelare o il rispetto delle prescrizioni non sono, di per sé, sufficienti ad affievolire le esigenze cautelari; devono emergere circostanze ulteriori che modifichino il quadro di rischio.
  • La scelta del rito (es. rito abbreviato) è neutra ai fini cautelari e non costituisce di per sé indice di resipiscenza o di minore pericolosità.
  • Le valutazioni prognostiche circa il pericolo di reiterazione, fondate su elementi concreti (quantitativi gestiti, natura organizzata dell'attività, contenuti delle intercettazioni), rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizio manifesto.
  • Se si deduce lo stato di indigenza, occorre comunque dimostrare che l'elemento economico, unitamente ad altri fatti, incida concretamente sulle esigenze cautelari; l'assenza di una concreta prospettiva lavorativa può rendere irrilevante l'accertamento dell'indigenza ai fini dell'autorizzazione al lavoro.

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