Cassazione Civile, Ordinanza n. 06198/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con motivazione effettiva e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su modello 770/S relativo al periodo d’imposta 2010, per un importo complessivo di euro 39.095,56. Il destinatario aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario provinciale, che aveva accolto il ricorso. In appello l’agente della riscossione aveva sostenuto, tra l’altro, che il giudice di merito non aveva esaminato le specifiche censure dell’appello, che non era preclusa la difesa nel merito della pretesa tributaria, che la decisione di secondo grado aveva fondato l’illegittimità della pretesa solo sulla mancata integrazione del contraddittorio e che era erronea la condanna alle spese. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c.; violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999; errore procedimentale sulla condanna alle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la motivazione della sentenza d’appello come apparente, poiché non rendeva percepibile il percorso logico-giuridico seguito e non consentiva il controllo sull’esattezza della decisione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
controllo automatizzato del modello 770/S/2011
indica il presupposto del controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento impugnata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla quando la motivazione è apparente e non consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, essendo censurabile l’anomalia motivazionale che renda incomprensibile il percorso logico della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi di motivazione riconducibili all’art. 132 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato per dedurre la violazione di legge prospettata nei motivi secondo e terzo.
art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per sostenere che non vi fosse preclusione a difendere nel merito la pretesa in appello.
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato in relazione alla legittimità della pretesa tributaria e ai poteri/difese dell’agente della riscossione.
art. 76 d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106
disciplina il subentro dell’Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A. e la successione ex lege nel relativo assetto organizzativo.
richiamato per il deposito del documento relativo al protocollo d’intesa sul patrocinio.
Massime di principio
- La motivazione è solo graficamente esistente, ma giuridicamente apparente, quando si limita ad affermazioni assertive o meramente adesive alla decisione precedente senza esporre il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo se la sentenza non raggiunge il minimo costituzionale di intelligibilità, non essendo sufficiente il semplice difetto di completezza o di persuasività della motivazione.
- Quando la sentenza d’appello non esamina i motivi di gravame e si risolve in una adesione apodittica alla decisione di primo grado, la pronuncia è nulla per motivazione apparente.
- L’accoglimento di un motivo che comporti la cassazione della sentenza può rendere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non scrutinati nel merito.
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