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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04809/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società sosteneva di detenere il terreno in forza di un ordinario rapporto di locazione e non di una concessione amministrativa, con conseguente applicabilità della disciplina delle locazioni non abitative e diritto alla relativa durata legale e all’indennità per perdita dell’avviamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di forma scritta del dedotto contratto di locazione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la natura di bene disponibile del terreno e valorizzando elementi che deponevano per la natura indisponibile del bene e quindi per l’inapplicabilità della legge sulle locazioni. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) erronea applicazione dell’art. 826, comma 3, c.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare la necessaria effettiva destinazione del bene al pubblico servizio ai fini della sua qualificazione come bene patrimoniale indisponibile; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’area era stata usata solo per finalità privatistiche, che l’atto concessorio prevedeva la revoca per motivi di pubblica utilità e che una nota comunale del 2017 mostrava la mancanza di un attuale interesse pubblico; 3) violazione del giudicato implicito, assumendo che il passaggio in giudicato della statuizione di giurisdizione ordinaria avesse implicato l’accertamento della natura privatistica del rapporto; 4) violazione di legge per avere la sentenza di primo grado ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam del contratto di locazione, questione che, secondo la ricorrente, era rimasta assorbita e non esaminata dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché investiva una questione rimasta assorbita e non esaminata dal giudice d’appello; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il giudicato interno sulla giurisdizione non si estende al merito e non implica l’accertamento della natura privatistica del rapporto; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, per parte, formulato come violazione del principio di non contestazione senza adeguata specificazione degli atti difensivi, e per parte perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione; ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, sia per difetto di specificità e per improprio veicolo censorio, sia perché diretto contro una ratio decidendi secondaria, mentre la sentenza impugnata era comunque sorretta dalla ratio principale dell’assenza di prova della natura di bene disponibile dell’area. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 826 c.c.

    Per la qualificazione del bene come patrimonio indisponibile occorre un’effettiva destinazione al pubblico servizio; la ricorrente invocava tale principio, ma la Corte ha escluso che le censure fossero ammissibili o decisive nel caso concreto.

  • art. 27 L. n. 392 del 1978

    La disciplina delle locazioni non abitative è applicabile solo se il bene appartiene al patrimonio disponibile; la Corte d’appello aveva escluso tale presupposto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge o di giudicato, ma nel caso il motivo sul giudicato interno è stato ritenuto infondato e quello sulla forma scritta inammissibile perché relativo a questione non esaminata in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione del mancato esame di un fatto non contestato richiede la specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi della controparte e della reale assenza di contestazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, richiede il rispetto rigoroso degli oneri di specificazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato interno sulla giurisdizione produce effetti solo sul potere del giudice di conoscere la controversia e non si estende automaticamente all’accertamento della natura sostanziale del rapporto o del bene controverso.
  • L’impugnazione di una decisione di rigetto devolve al giudice di appello l’intera questione decisa, anche se il gravame riguarda uno solo degli elementi della statuizione; non resta cristallizzato un antecedente logico diverso da quello espressamente impugnato.
  • Per ottenere l’applicazione della disciplina delle locazioni ai beni pubblici, la parte che la invoca deve provare il presupposto della disponibilità del bene; in mancanza, prevale la qualificazione pubblicistica del rapporto concessorio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato ignorato un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è consentito trasformarlo in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • La deduzione del principio di non contestazione in cassazione richiede specifica indicazione degli atti difensivi della controparte e delle allegazioni rimaste effettivamente incontestate.
  • Una censura rivolta contro una motivazione meramente aggiuntiva è inammissibile per difetto di interesse se la decisione è comunque sorretta da un’autonoma ratio decidendi principale non adeguatamente scalfita.

Come è indicizzato

MaterieProprietàLocazione commercialeImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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