Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24058/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite riguarda l’impugnazione del ruolo e di alcune cartelle esattoriali per crediti contributivi che, secondo la parte privata, erano prescritti dopo la notificazione. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per una parte dei crediti e accolto la domanda per i restanti, compensando le spese. In appello, l’ente previdenziale aveva proposto appello incidentale eccependo il difetto di interesse ad agire del contribuente; la Corte d’appello lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che non avesse censurato la specifica ratio del primo giudice, fondata sul previo chiedere il discarico amministrativo dei ruoli, e ha quindi ritenuto formato il giudicato interno sulla questione dell’interesse, senza applicare lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. In cassazione l’INPS ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 276 c.p.c., dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’appello incidentale era ammissibile perché specificamente diretto contro la motivazione del primo giudice e idoneo a impedire il giudicato interno; conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta che seleziona i casi in cui la notifica invalida della cartella integra di per sé l’interesse ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale e l’affermazione del giudicato interno sull’interesse ad agire, ha rilevato che il motivo di appello incidentale era specifico e conforme ai requisiti di ammissibilità e che, quindi, impediva il passaggio in giudicato della questione. Ha inoltre affermato che doveva trovare applicazione lo ius superveniens sull’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo. Poiché la parte privata non aveva dedotto i requisiti che avrebbero integrato l’interesse all’impugnazione autonoma del ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione sul giudicato interno; la Corte esclude che si fosse formato un giudicato sulla questione dell’interesse ad agire, perché l’appello incidentale era ammissibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno; non opera perché il gravame incidentale impediva il passaggio in giudicato del capo di sentenza concernente l’interesse ad agire.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    La norma sopravvenuta plasma l’interesse ad agire in specifici casi di invalida notificazione della cartella, si applica ai processi pendenti e può condurre a difetto di interesse se non ne ricorrono i presupposti.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, conv. con modif. in l. 17 dicembre 2021 n. 215

    Norma introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; rilevante quale ius superveniens applicabile anche ai giudizi pendenti.

  • art. 276 c.p.c.

    Invocato nel motivo insieme all’art. 360 c.p.c. come parametro della censura, senza specifica autonoma ratio decidendi nel testo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 434, comma 1, n. 2, c.p.c.

    L’appello incidentale è ammissibile se individua chiaramente il capo censurato e confuta le ragioni della decisione, senza bisogno di formule sacramentali o di un progetto alternativo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in via di principio, in base alle Sezioni Unite, per affermare il requisito di specificità dell’impugnazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per spiegare che il motivo di appello incidentale deduceva la necessità di atti esecutivi idonei a integrare l’interesse all’opposizione all’esecuzione.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato nel ragionamento sull’interesse a proporre opposizione dopo lo spirare del termine previsto per l’opposizione tempestiva.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicata, insieme ad altri strumenti processuali, come mezzo per dimostrare in cassazione lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 382 c.p.c.

    Fondamento della cassazione senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di altra sentenza, senza autonoma portata decisoria nel caso.

Massime di principio

  • L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va distinta dalla sua infondatezza: un gravame che individui il capo censurato e confuti la ratio decidendi è ammissibile anche se poi possa risultare infondato nel merito.
  • La proposizione di un appello incidentale ammissibile impedisce la formazione del giudicato interno sul punto oggetto di censura; il giudicato non può essere dichiarato se la questione è stata validamente devoluta al giudice del gravame.
  • L’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo o della cartella ha natura dinamica e può essere ridefinito dallo ius superveniens fino alla decisione, con applicazione ai processi pendenti.
  • La disciplina sopravvenuta sull’interesse ad agire deve essere considerata anche nei giudizi già pendenti; se la parte non allega o non dimostra i presupposti richiesti dalla nuova norma, la domanda può essere dichiarata improponibile per difetto di interesse.
  • Quando la Corte di cassazione rileva che la causa non poteva essere proposta per difetto originario o sopravvenuto di interesse ad agire, può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.