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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22751/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La vicenda origina da una procedura di concordato preventivo aperta su ricorso della società debitrice. A seguito della relazione del commissario giudiziale e dell'udienza ex artt. 173 e 15 l.fall., il tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato e, su istanza di alcuni creditori, dichiarava il fallimento della società. Il reclamo alla corte d'appello veniva respinto. In cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e insufficiente; 2) violazione delle norme sul contraddittorio nel subprocedimento ex art. 173 l.fall. e nel procedimento prefallimentare, per asserita mancata comunicazione ai creditori, mancata riunione dei procedimenti e lesione del diritto di difesa; 3) violazione delle norme sul concordato preventivo, contestando che il giudice avesse valutato la fattibilità economica invece della sola fattibilità giuridica e sostenendo che l'unico requisito fosse la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma; 4) violazione delle regole sulla prova documentale digitale e cartacea, assumendo che le e-mail e le attestazioni di consegna prodotte dal curatore non avessero efficacia probatoria perché contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva un percorso argomentativo comprensibile e articolato; ha dichiarato infondate le doglianze sul contraddittorio, rilevando, da un lato, che l'omessa comunicazione ai creditori integra al più una nullità relativa azionabile dai soli interessati e, dall'altro, che la società ricorrente non aveva specificamente censurato tutte le rationes decidendi della corte territoriale, in particolare quella fondata sulla carenza di interesse a far valere il vizio; ha respinto la censura sulla fattibilità del concordato, affermando che il sindacato giudiziale comprende anche la fattibilità giuridica e la verifica della causa concreta del piano, che può mancare quando la soddisfazione dei creditori chirografari sia irrisoria; ha infine negato rilievo alla contestazione sulla prova delle comunicazioni, perché la società non aveva interesse a dolersi della mancata comunicazione ai creditori. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 161 l.fall.

    ricorso ex art. 161 l.fall.

    norma richiamata quale base dell'accesso alla procedura di concordato preventivo.

  • art. 172 l.fall.

    relazione ex art. 172 l.fall. del commissario giudiziale

    la relazione del commissario costituisce passaggio istruttorio nel procedimento di concordato.

  • artt. 173 e 15 l.fall.

    udienza ex artt. 173 e 15 l.fall.

    disciplinano rispettivamente il subprocedimento di revoca/inammissibilità del concordato e il procedimento prefallimentare con convocazione del debitore.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, 1° co., n. 4; art. 360, 1° co., n. 3

    vengono richiamati i motivi di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    in relazione all'art. 132 cod. proc. civ.

    la Corte esclude che la sentenza impugnata sia nulla per motivazione apparente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa e sul contraddittorio, ma la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 157, 2° co., c.p.c.

    ai sensi dell'art. 157, 2° co, cod. proc. civ.

    la nullità relativa può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita.

  • art. 160 l.fall.

    artt. 160, 161, 162 e 163 I.fall.

    la Corte afferma che la fattibilità giuridica del concordato implica la non incompatibilità del piano con norme inderogabili e la presenza della causa concreta.

  • art. 1325 c.c.

    n. 2 dell'art. 1325 cod. civ.

    richiamato per affermare che la causa è elemento essenziale del contratto e che la causa concreta del concordato deve sussistere.

  • art. 2712 c.c.

    invocato per contestare l'efficacia probatoria delle riproduzioni cartacee di documenti digitali.

  • artt. 23 e 23-bis d.lgs. 82/2005

    artt. 23 e 23 bis del dec. Igs. n. 82/2005

    richiamati sulla prova documentale informatica e sulle copie/riproduzioni dei documenti digitali.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002

    si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta un generico dissenso sulla sua sufficienza o persuasività.
  • Nel ricorso per cassazione, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, è necessario censurarle tutte; la mancata impugnazione di anche una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre.
  • L'omissione delle comunicazioni ai creditori nel subprocedimento ex art. 173 l.fall. integra una nullità relativa, deducibile soltanto dai soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista; il debitore non è legittimato a farla valere se non dimostra un proprio interesse processuale specifico.
  • Nel procedimento di concordato preventivo il giudice deve verificare non solo la regolarità formale, ma anche la fattibilità giuridica del piano, intesa come compatibilità con norme inderogabili e sussistenza della causa concreta della proposta.
  • La fattibilità giuridica del concordato può difettare quando la proposta preveda una soddisfazione dei creditori chirografari talmente esigua da rendere inesistente o inadeguata la causa concreta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
  • Nel procedimento prefallimentare instaurato nel contesto di una crisi già emersa, il contraddittorio del debitore può ritenersi già assicurato se gli atti introduttivi gli sono stati ritualmente notificati e il debitore ha avuto conoscenza degli ulteriori sviluppi procedurali, assumendo l'onere di seguirli.
  • Per contestare efficacemente una decisione fondata su prove documentali o comunicazioni elettroniche non basta negarne in astratto l'efficacia: occorre una censura specifica e pertinente rispetto alla ratio decidendi che ha ritenuto irrilevante la deduzione proposta.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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