Cassazione Civile, Ordinanza n. 20853/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da una serie di convenzioni di incarico professionale stipulate da una società ferroviaria con avvocati e associazioni professionali per attività continuative di consulenza, coordinamento e assistenza legale, anche giudiziale. La società ha agito per ottenerne la declaratoria di nullità e/o inefficacia, la ripetizione di quanto pagato e l’accertamento negativo dei crediti dei convenuti, sostenendo che gli incarichi sarebbero stati affidati in violazione delle norme imperative sugli appalti pubblici, poiché la società avrebbe avuto natura di organismo di diritto pubblico o di impresa pubblica tenuta all’evidenza pubblica. Il Tribunale di Roma, però, su eccezione delle controparti, ha dichiarato la competenza di arbitri rituali in forza di clausole compromissorie contenute nelle convenzioni. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza deducendo: 1) la violazione delle regole sul conflitto di competenza e sul rapporto tra competenza territoriale e arbitrato; 2) la necessità che la clausola arbitrale fosse fatta valere tramite regolamento avverso la prima ordinanza del Tribunale di Bari; 3) l’erronea qualificazione della clausola come compromissoria per arbitrato rituale e non irrituale; 4) la nullità della clausola per asserita violazione della disciplina dei contratti pubblici; 5) l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa mancanza di imparzialità del meccanismo di nomina del terzo arbitro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto ammissibile il rimedio proposto, ha escluso vizi della procura, ha respinto tutti i motivi di ricorso e ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva affermato la competenza arbitrale. In particolare, ha stabilito che non vi era un giudicato implicito negativo sulla clausola compromissoria per effetto della precedente ordinanza del Tribunale di Bari sulla sola competenza territoriale; che la clausola del 2013 era espressione di arbitrato rituale; che le convenzioni non erano soggette, nel caso concreto, alla disciplina dell’evidenza pubblica invocata dalla ricorrente; e che la previsione di nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale indicata non era di per sé idonea a fondare la nullità della clausola, restando eventuali problemi di imparzialità affidati allo strumento della ricusazione. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione che afferma o nega la competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è impugnabile con gli strumenti previsti dagli artt. 42 e 43 c.p.c.
È il rimedio impugnatorio richiamato per le decisioni sulla competenza in materia arbitrale.
Richiamato insieme all'art. 42 c.p.c. per l'impugnazione delle decisioni sulla competenza arbitrale.
Non doveva essere sollevato conflitto di competenza d'ufficio, poiché non vi era una statuizione implicita sulla competenza arbitrale nella precedente decisione territoriale.
La procura rilasciata per il giudizio di merito era utilizzabile anche per il regolamento di competenza, salvo esclusione espressa e inequivoca.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma ritenuto non violato.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce la natura di questione di competenza della devoluzione agli arbitri rituali.
Usato per l'interpretazione della clausola compromissoria, valorizzando il testo negoziale e la volontà delle parti.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che gli elementi testuali della clausola erano invece coerenti con l'arbitrato rituale.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla natura della clausola arbitrale.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla natura della clausola arbitrale.
art. 241 d.lgs. n. 163 del 2006
Nel caso concreto, la clausola compromissoria non era nulla per violazione della disciplina sugli appalti, perché le convenzioni non ricadevano nel campo di applicazione del codice per le ragioni esposte dalla Corte.
art. 209 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che la disciplina sopravvenuta non incide sui contratti anteriori nei termini prospettati dalla parte.
Invocato per la nullità della clausola, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto.
art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006
Definisce l'organismo di diritto pubblico; la Corte esclude che la società ricorrente vi rientrasse per mancanza del requisito teleologico.
art. 3 n. 28 d.lgs. n. 163 del 2006
Definisce l'impresa pubblica; la Corte richiama la disciplina per distinguere i soggetti obbligati all'evidenza pubblica.
art. 206 e ss. d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamati per i settori speciali, ma la Corte esclude l'applicabilità alle convenzioni di incarico per difetto di strumentalità rispetto all'attività speciale.
art. 210 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato per delineare il perimetro dei servizi di trasporto nei settori speciali.
art. 217 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato per escludere l'applicazione della disciplina dei settori speciali agli appalti non strumentali all'attività speciale.
Le eventuali ragioni di incompatibilità o mancanza di imparzialità degli arbitri devono essere fatte valere con istanza di ricusazione nei termini di legge.
La previsione di immediata esecutività del lodo è stata valorizzata come indice della natura rituale dell'arbitrato.
Richiamato come norma compatibile con la previsione di arbitrato rituale e con l'equità come criterio decisionale.
La deroga a formalità di procedura non è incompatibile con l'arbitrato rituale.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 1, comma 129, l. n. 190 del 2012
Per le clausole compromissorie nei contratti pubblici richiedeva l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a pena di nullità, ma la Corte distingue i contratti anteriori e la loro sopravvenuta inefficacia nel relativo regime.
Massime di principio
- La devoluzione di una controversia ad arbitri rituali integra una questione di competenza; la decisione del giudice che affermi o neghi tale competenza è impugnabile con regolamento di competenza, non con appello.
- Non si forma giudicato implicito negativo sulla competenza arbitrale quando il giudice precedente abbia deciso solo sulla competenza territoriale e abbia intenzionalmente omesso di esaminare la clausola compromissoria; in tal caso la parte può riproporre l'eccezione al giudice successivamente investito.
- La procura conferita per il giudizio di merito consente di proporre regolamento di competenza, salvo che il mandato escluda espressamente tale attività; la successiva procura non revoca tacitamente la precedente se non vi sono elementi contrari.
- La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale dipende dalla comune intenzione delle parti: sono indici dell'arbitrato rituale il riferimento a controversie, lodo, esecuzione e l'immediata esecutività della decisione, mentre la previsione della decisione secondo equità non è di per sé decisiva per la natura irrituale.
- La clausola compromissoria ha autonomia strutturale e funzionale rispetto al contratto principale; la sua validità va valutata autonomamente anche quando il contratto cui accede sia contestato o invalido.
- La nullità della clausola compromissoria per violazione della disciplina degli appalti pubblici presuppone che il contratto rientri effettivamente nel perimetro soggettivo e oggettivo della normativa applicabile; in mancanza, il rapporto è regolato dal diritto comune e la clausola arbitrale resta valida.
- Per i soggetti operanti nei settori speciali, l'applicazione della disciplina degli appalti richiede un nesso di strumentalità diretto e necessario tra l'affidamento e l'attività speciale; gli incarichi di consulenza legale e assistenza giudiziale non sono automaticamente strumentali all'esercizio del servizio di trasporto.
- Le questioni di imparzialità dei singoli arbitri o del meccanismo di nomina non determinano automaticamente la nullità della clausola compromissoria e devono essere fatte valere con gli strumenti propri della ricusazione nei termini di legge.
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