Cassazione Civile, Ordinanza n. 14929/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'imposta di registro versata, tramite il curatore del fallimento di una società, in relazione al decreto di trasferimento di una porzione immobiliare destinata a residence. La contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo che il bene trasferito non fosse un'azienda, ma un mero immobile privo di autonomia produttiva, e che quindi l'operazione dovesse essere assoggettata a IVA e non a imposta di registro. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale tesi, valorizzando gli accertamenti della procedura fallimentare e della perizia, dai quali emergeva che il fabbricato era una "scatola vuota", priva di impianti, arredi, autorizzazioni e agibilità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2555 c.c., sostenendo che, ai fini della qualificazione dell'atto, rileva la natura intrinseca e oggettiva del trasferimento, che nel caso concreto avrebbe riguardato un compendio ancora dotato di residua potenzialità produttiva, idoneo a integrare una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, anche se non ancora operativo e pur dovendosi eseguire lavori e ripristini prima della ripresa dell'attività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la cessione d'azienda e riconosciuto che l'oggetto del trasferimento era soltanto un immobile privo degli elementi organizzativi e funzionali necessari a consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma. La Corte ha precisato che il limite alla considerazione di elementi extratestuali, derivante dalla formulazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, opera sulla qualificazione giuridica dell'atto, ma non impedisce al giudice di accertare in fatto l'effettivo contenuto e l'oggetto del trasferimento. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva svolto un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, concludendo che il bene era una mera porzione immobiliare da assoggettare a IVA e non una cessione di azienda. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
La qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro va compiuta secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici obiettivi dell'atto presentato alla registrazione; la preclusione agli elementi extratestuali riguarda la qualificazione giuridica, non l'accertamento in fatto dell'oggetto dell'atto.
Serve a identificare l'azienda come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis
Richiamato come norma che esprime i poteri di accertamento dell'amministrazione in tema di imposte dirette.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento di valore.
art. 19 direttiva 2006/112/CE
Rilevante per il principio di non avvenuta cessione ai fini IVA: il trasferimento di azienda o di parte autonoma richiede un complesso di elementi sufficiente a consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma.
art. 5 paragrafo 8 direttiva 77/388/CEE
Disposizione sostanzialmente riprodotta dall'art. 19 della direttiva 2006/112/CE, richiamata per il principio di continuità dell'azienda ai fini IVA.
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 87
Ha riformulato l'art. 20 d.P.R. 131/1986 limitando il rilievo degli elementi extratestuali sulla qualificazione dell'atto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione dello Stato.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
È il fulcro della lite sulla qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta sulla base degli elementi desumibili dal testo negoziale; la limitazione all'uso di elementi extratestuali incide sulla sussunzione giuridica dell'atto, ma non impedisce l'accertamento in fatto del suo oggetto.
- La cessione di azienda presuppone il trasferimento di un complesso di beni organizzati, anche solo potenzialmente, idoneo a consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma; la mera cessione di un immobile privo di autonoma organizzazione produttiva resta soggetta alla disciplina propria del bene ceduto.
- Per qualificare un trasferimento come cessione d'azienda non è necessaria l'attualità dell'esercizio dell'impresa, ma è indispensabile la conservazione di un residuo di organizzazione funzionale all'esercizio dell'attività, sia pure con successivi interventi integrativi del cessionario.
- L'accertamento circa la sussistenza, nei beni trasferiti, di un rapporto di complementarietà strumentale e di un'autonoma attitudine produttiva è questione di fatto riservata al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione come un nuovo giudizio sul merito.
- Non equivale a cessione d'azienda il trasferimento di un complesso immobiliare che richieda radicali lavori di ristrutturazione e sia privo degli elementi essenziali per lo svolgimento dell'attività economica cui era destinato.
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