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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29701/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, con sanzioni, emesso in relazione a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato tra il proprietario dei fondi e un ente regionale operante in una procedura espropriativa per opere pubbliche. L'ente ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il recupero d'imposta, deducendo: (1) violazione delle norme che prevedono l'esenzione fiscale per gli atti di esproprio e di cessione volontaria quando l'espropriante o acquirente sia lo Stato; (2) errata esclusione dell'esenzione, sostenendo che l'ente regionale sarebbe subentrato ex lege a un commissario straordinario e che la procedura sarebbe sostanzialmente riconducibile a un'espropriazione in cui è parte lo Stato; (3) equiparazione tra cessione volontaria e decreto di esproprio; (4) omessa pronuncia sulla censura relativa all'asserita errata notifica dell'atto anche al proprietario dei suoli; (5) omessa pronuncia sulla tesi secondo cui si trattava di un procedimento espropriativo con poteri derogatori in situazione emergenziale, di competenza statale, concluso dall'ente in sostituzione dello Stato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'esenzione fiscale perché tali benefici spettano solo allo Stato-persona e non si estendono ad altri soggetti pubblici, anche se operanti in procedimenti espropriativi o esercitanti funzioni amministrative. Ha ribadito che la natura pubblica dell'ente ricorrente non lo assimila allo Stato ai fini dell'applicazione delle esenzioni tributarie previste per gli atti di espropriazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia per difetto di specificità, osservando che non era stato trascritto il motivo di appello asseritamente non esaminato; comunque, la doglianza sarebbe stata infondata perché la notifica anche al venditore era irrilevante ai fini della validità dell'atto impugnato. Spese compensate per la complessità delle questioni trattate; disposto inoltre l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986

    L'esenzione dall'imposta di registro per gli atti di esproprio e di cessione volontaria in dipendenza di una procedura espropriativa opera solo se l'espropriante o l'acquirente è lo Stato-persona.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990

    Le esenzioni in materia di imposta ipotecaria e catastale sono riferite allo Stato-persona e non si estendono agli enti pubblici diversi dallo Stato.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990

    Richiamato insieme alle altre norme agevolative, è interpretato in senso restrittivo, come beneficio riservato allo Stato-persona.

  • art. 45 d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione, ma la Corte ne limita l'applicazione ai casi espressamente previsti per lo Stato.

  • art. 5 L. n. 225/1992

    Norma invocata per sostenere la gestione emergenziale e l'attribuzione di poteri straordinari, ma ritenuta non idonea a estendere il regime di esenzione fiscale.

  • art. 33 L.R. Campania

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al subentro nell'attività commissariale, senza incidere sul limite soggettivo delle esenzioni fiscali.

  • art. 10, comma 1, d.l. n. 91/2014 conv.

    Norma richiamata per fondare la tesi dell'equiparazione funzionale, non accolta dalla Corte.

  • DPCM 14.4.1995

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina emergenziale e commissariale, ma non ritenuto decisivo ai fini fiscali.

  • L. n. 116/2014

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della propria posizione pubblicistica, ma non idonea ad ampliare l'esenzione.

  • artt. 118 e 119 Cost.

    Richiamati a supporto della tesi sulla distribuzione delle funzioni pubbliche e delle risorse, ma non tali da incidere sul criterio soggettivo dell'esenzione.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato evocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha però ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità e, comunque, infondata nel merito.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione, osservando che la censura era priva della necessaria trascrizione del motivo di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel quadro delle precedenti questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte ribadisce la manifesta infondatezza dell'estensione del beneficio fiscale a soggetti diversi dallo Stato.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato unitamente all'art. 3 Cost. per escludere che la limitazione dell'esenzione allo Stato sia costituzionalmente illegittima.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per gli atti di esproprio e per le cessioni volontarie in dipendenza di procedure espropriative sono norme eccezionali e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
  • Quando la legge subordina l'esenzione alla circostanza che l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato, il riferimento va inteso allo Stato-persona e non si estende ad altri enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni amministrative o agiscano per finalità pubbliche.
  • La natura pubblica dell'ente o il suo subentro in una funzione commissariale non bastano a renderlo assimilabile allo Stato ai fini delle esenzioni tributarie, se il legislatore ha delimitato il beneficio allo Stato-persona.
  • In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede il rispetto del principio di specificità, con trascrizione o quantomeno puntuale indicazione del motivo di appello asseritamente trascurato; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La validità dell'atto fiscale impugnato non è inficiata, di per sé, dalla notifica anche al soggetto venditore dell'immobile o del terreno, se tale circostanza risulta giuridicamente irrilevante rispetto alla pretesa tributaria

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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