Cassazione Civile, Sentenza n. 3746/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente impugnava la decisione del Tribunale che aveva estinto o impedito la prosecuzione della procedura esecutiva e aveva preteso la cancellazione/estinzione della trascrizione del pignoramento in ragione di una pretesa riserva di proprietà trascritta nel 1982. I motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro, la violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 587 c.p.c., 1460, 1481, 1482, 2676, 1523, 2688 c.p.c., 112, 567 c.p.c., 101 e 113 c.p.c.), sostenendo che la riserva di proprietà era anteriore, mai fatta valere, prescritta o comunque non opponibile; che il Tribunale non avrebbe dovuto estinguere la procedura senza contraddittorio e senza che fossero rispettate determinate formalità di cancellazione; e che l'aggiudicatario non sarebbe decaduto. Si contestava altresì che la riserva 1982 non risultasse nei registri meccanizzati e che non sussistesse pericolo di rivendica tale da sospendere il pagamento del prezzo.
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi, confermando i principi secondo cui: il bene comprato con riserva di proprietà trascritta non è titolo di proprietà del debitore fino al pagamento del prezzo; la trascrizione della riserva, una volta risultante nella nota, è opponibile e il giudice dell'esecuzione deve verificare d'ufficio l'assenza di titolarità dominicale dell'esecutato prima di proseguire con la vendita; la mancata evidenza della trascrizione nelle visure meccanizzate non esclude l'opponibilità della trascrizione effettuata in epoca anteriore alla meccanizzazione; il giudice dell'esecuzione può chiedere la certificazione della continuità delle trascrizioni e, in mancanza di prova della proprietà del debitore sull'arco temporale richiesto (anche in relazione al ventennio utile rispetto alla trascrizione del pignoramento), la procedura può essere chiusa anticipatamente. Sono state dichiarate inammissibili o infondate molte delle censure relative ai vizi procedurali invocate dal ricorrente; non si è deciso sulle spese in ragione della tardività della notifica del controricorso, e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
richiamato nella censura ma la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza; in generale la norma attiene agli atti del processo esecutivo e alla regolarità della procedura
evocato dal ricorrente in relazione alla risoluzione per inadempimento; la Corte sottolinea che il patto di riservato dominio produce effetti traslativi solo dopo il pagamento
richiamato nella doglianza circa il potere di sospendere il pagamento del prezzo in presenza di pericolo di rivendica; la Corte osserva che tale sospensione è giustificata solo per pericolo concreto ma rimarca l'opponibilità della trascrizione
invocato tra le norme del patto di riservato dominio; la Corte conferma che fino al pagamento il bene non è di proprietà dell'acquirente
riferito alla prova per presunzioni e alla consultazione di registri; la Corte osserva che l'assenza di evidenza nella visura meccanizzata non esclude l'esistenza della trascrizione effettuata prima della meccanizzazione
richiamato in relazione all'avveramento di condizioni sospensive: la Corte ritiene che l'accertamento dell'avveramento sia questione di fatto documentale e non sindacabile in questa sede se plausibile
art. 2688, 3° c. cod. proc. civ.
evocato riguardo alla cancellazione necessaria per procedere alla vendita; la Corte afferma che, a prescindere dalle formalità di cancellazione, la vendita non può procedere se persiste una riserva opponibile
richiamato per lamentare omissioni istruttorie; la Corte ribadisce che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare d'ufficio la titolarità dominicale prima di incidere sui diritti del debitore
art. 567, 2° c. cod. proc. civ.
invocato in tema di revoca dell'aggiudicazione e usucapione: la Corte richiama che il giudice deve chiedere la certificazione della continuità delle trascrizioni e che, in mancanza, può pronunciare la chiusura anticipata
art. 101, 2° c. cod. proc. civ.
censura inammissibile: la Corte ritiene la norma non applicabile alle questioni di rito dedotte, richiamando l'obbligo delle parti di curare gli incombenze processuali
richiamato per lamentare l'estinzione al di fuori delle ipotesi legali; la Corte ritiene fondata la possibilità per il creditore di promuovere separato giudizio per accertare la proprietà
artt. 83 D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020
richiamati in tema di sospensione dei termini processuali per pandemia: la Corte ha dichiarato tempestivo il ricorso tenendo conto della sospensione speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente previsto da tale disposizione
Massime di principio
- Un patto di riservato dominio trascritto è opponibile ai terzi: fino al pagamento del prezzo l'acquirente non acquista la proprietà e il bene non può essere considerato automaticamente di titolarità del debitore esecutato
- La verifica della titolarità dominicale è obbligo del giudice dell'esecuzione: il giudice deve rilevare d'ufficio l'assenza di proprietà in capo all'esecutato prima di proseguire con la vendita coattiva
- L'assenza della trascrizione nelle visure meccanizzate non esclude l'esistenza o l'opponibilità di una trascrizione anteriore alla meccanizzazione; occorre esaminare la nota e le risultanze storiche
- Chi afferma la proprietà (o il pagamento del prezzo che determina l'effetto traslativo) ha l'onere della prova: il soggetto che vuole far valere la titolarità deve produrre gli atti o le certificazioni idonee
- Per procedere alla vendita forzata può essere richiesta la certificazione della continuità delle trascrizioni (catastali/ipotecarie) nell'arco temporale rilevante; in mancanza la procedura può essere chiusa anticipatamente
- Se sussistono dubbi rilevanti sulla opponibilità di vincoli anteriori al pignoramento, il creditore può agire con separato giudizio per l'accertamento della proprietà in contraddittorio con l'apparente proprietario
- Le questioni di fatto documentale (es. avveramento di condizioni, inclusione nell'inventario di successione) sono valutazioni che possono essere definitive e non sempre sindacabili in sede di legittimità se risultano plausibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3835/2023 del 08/02/2023
- Sentenza civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3839/2023 del 08/02/2023
- Sentenza civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3840/2023 del 08/02/2023
- Sentenza civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3841/2023 del 08/02/2023
- Sentenza civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3848/2023 del 08/02/2023
- Sentenza civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3854/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →