Cassazione Civile, Sentenza n. 3848/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione triennale (art. 29, comma 2, legge n. 1216/1961) alla riscossione della somma richiesta con cartella per ritardato pagamento dell'imposta sulle assicurazioni. L'Agenzia deduceva che la fattispecie riguardava una sanzione amministrativa pecuniaria ex d.lgs. n. 472/1997 (art. 13) e che, per tali sanzioni, trova applicazione il regime di decadenza e prescrizione previsto dal d.lgs. n. 472/1997 (in particolare art. 20) con termini quinquennali, non il termine triennale previsto per la soprattassa dalla legge n. 1216/1961.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la violazione contestata fosse una sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dal d.lgs. n. 472/1997 (art. 13) e non una soprattassa soggetta al termine triennale dell'art. 29, comma 2, della legge n. 1216/1961. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente (AGA International S.A.), cioè ha confermato la legittimità della pretesa dell'Ufficio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
legge n. 1216/1961, art. 9
Disciplina i termini e le modalità dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
Usata per ricondurre l'obbligo di versamento alla fattispecie materiale; non determina tuttavia il regime sanzionatorio applicabile, che è quello del d.lgs. n. 472/1997 quando si tratta di sanzione pecuniaria
legge n. 1216/1961, art. 29, comma 2 e comma 4
Comma 2: termine di prescrizione triennale per l'azione per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse; Comma 4: prescrizione quinquennale per le pene pecuniarie
La Corte chiarisce che il comma 2 disciplina la prescrizione per le soprattasse (e imposte), mentre il comma 4 riguarda le pene pecuniarie. Tuttavia, dopo l'unitarizzazione delle sanzioni nel d.lgs. 472/1997, non è corretto applicare il regime del comma 2 alle sanzioni pecuniarie ora disciplinate dal decreto
d.lgs. n. 472/1997, art. 13
Sanzioni per il mancato o ritardato versamento di imposte: sanzione amministrativa pari al 30% e riduzioni per ritardi brevi
La violazione del termine di versamento è qualificata come sanzione amministrativa pecuniaria rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. 472/1997
d.lgs. n. 472/1997, art. 20
Stabilisce i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione e la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni
La Corte afferma che per le sanzioni amministrative tributarie opera il termine quinquennale previsto dall'art. 20 per la notifica dell'atto e per la prescrizione della riscossione, distinguendo nettamente il termine decadenziale dal termine prescrizionale
d.lgs. n. 472/1997, art. 26
Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria; riferimento unificato alla sanzione pecuniaria
Viene richiamato per spiegare che la precedente distinzione tra soprattassa e pena pecuniaria è superata, facendo ricadere le fattispecie nel regime unitario delle sanzioni pecuniarie del decreto
legge n. 689/1981
Citata per distinguere il regime delle ordinanze ingiunzioni rispetto al procedimento sanzionatorio tributario
La Corte esclude l'applicabilità delle norme sulla ingiunzione previste dalla legge n. 689/1981 alla materia tributaria sanzionatoria disciplinata dal d.lgs. n. 472/1997
Massime di principio
- Quando la violazione riguarda il mancato o ritardato versamento d'imposte e la norma sanzionatoria è contenuta nel d.lgs. n. 472/1997, la fattispecie va qualificata come sanzione amministrativa pecuniaria e si applica il regime di decadenza e prescrizione del decreto (art. 20) con termini quinquennali.
- La distinzione formale tra 'soprattassa' e 'sanzione pecuniaria' è stata superata dal d.lgs. n. 472/1997 (art. 26); non si può applicare meccanicamente il termine triennale previsto per la soprattassa antecedente se la fattispecie ricade nel regime unitario del decreto.
- Occorre distinguere tra termine di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione (termine entro il quale l'atto deve essere notificato a pena di decadenza) e termine di prescrizione del diritto alla riscossione: per le sanzioni tributarie rileva il regime previsto dal d.lgs. 472/1997.
- In giudizio di legittimità, se la questione di diritto è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- La qualificazione giuridica della fattispecie (soprattassa vs sanzione pecuniaria) ha effetti decisivi sui termini applicabili; pertanto, in casi simili è fondamentale ricostruire quale disciplina sanzionatoria è operativa alla data dell'illecito.
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