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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3840/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 94/2020 che aveva respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza del G.E. (22/10/2018) nella procedura esecutiva immobiliare n. r.g. 89/2016. Il ricorrente censura che il G.E., dopo l'emissione del decreto di trasferimento, avesse ordinato il pagamento dell'IVA in conseguenza dell'opzione tardiva del debitore per il regime IVA, mutando di fatto il decreto di trasferimento; inoltre deduceva violazione delle norme sul contraddittorio per la mancata convocazione del terzo aggiudicatario e contestava l'assunto sulla legittimità dell'opzione IVA esercitata dopo il decreto di trasferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'IVA non integra il prezzo di aggiudicazione ma costituisce spesa accessoria del trasferimento e che il mancato pagamento dell'IVA da parte dell'aggiudicatario non determina la decadenza dell'aggiudicazione né l'illegittimità del decreto di trasferimento. Ha inoltre ritenuto che non sussisteva un vizio per la mancata preventiva convocazione dell'aggiudicatario, posto che la determinazione del regime tributario e la spettanza dell'imposta competono all'Amministrazione finanziaria; il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato possono comunque attivarsi per chiarire e dare pubblicità al regime fiscale e per richiedere depositi in conto spese. La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, compensato integralmente le spese di causa e segnalato l'obbligo eventuale di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    richiamata come base per il ricorso straordinario per violazione di giurisdizione e per i termini del procedimento; non oggetto di specifica interpretazione nel merito

  • Codice di procedura civile, art. 617

    opposizione agli atti esecutivi

    strumento utilizzato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la posizione del debitore rispetto all'IVA non legittima automaticamente l'opposizione agli atti del decreto di trasferimento

  • Codice di procedura civile, art. 487

    richiamato nella censura sul vizio del provvedimento del G.E.; la Corte non ha ritenuto violata la normativa procedurale oggetto di censura

  • Codice di procedura civile, art. 586

    riferito dal ricorrente in relazione alla presunta modifica del decreto di trasferimento; la Corte ha escluso che l'ordinanza sul pagamento dell'IVA abbia inciso sul decreto di trasferimento

  • Codice di procedura civile, art. 585

    richiamato nei passaggi sulla efficacia figurativa del pagamento del prezzo e sulle ipotesi in cui il decreto di trasferimento può essere subordinato al versamento del prezzo

  • Codice di procedura civile, art. 580

    norma che disciplina le spese che i partecipanti all'incanto devono depositare in cancelleria; la Corte ha confermato che l'IVA rientra nelle spese del procedimento e può essere oggetto di deposito o integrazione

  • Codice di procedura civile, art. 587

    richiamato rispetto alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento; la Corte ha ribadito che il mancato pagamento dell'IVA non determina la decadenza ex art. 587 quando il prezzo è stato versato

  • D.P.R. 633/1972, art. 10

    richiamato in relazione alla disciplina IVA applicabile al trasferimento immobiliare; la Corte valuta l'applicazione dell'IVA come questione tributaria distinta dalla validità del decreto di trasferimento

  • D.P.R. 633/1972, art. 6

    le cessioni di beni immobili si considerano effettuate "nel momento della stipulazione" (comma 1) e per le cessioni "per atto della pubblica autorità" l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo (comma 2, lett. a)

    determinazione del momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA: nelle vendite per atto di pubblica autorità l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento del prezzo; da ciò segue che l'obbligo di fatturazione e l'esigibilità dell'IVA sorgono di norma prima del decreto di trasferimento

  • D.P.R. 633/1972, art. 21

    disciplina dell'obbligo di emissione della fattura al momento di effettuazione dell'operazione; la Corte osserva che la fattura deve essere emessa anteriormente al decreto di trasferimento quando l'operazione è soggetta a IVA

  • D.P.R. 633/1972, art. 18

    richiamato in ordine al diritto di rivalsa del cedente verso l'aggiudicatario: le posizioni tra cedente, cessionario e Fisco attengono al diritto tributario e ai rapporti privatistici, non incidendo automaticamente sul processo esecutivo

  • Codice di procedura civile, art. 101 e art. 485

    richiamati in relazione alla violazione del contraddittorio e convocazione del terzo; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancata convocazione non determina il vizio automatico dell'ordinanza quando la determinazione fiscale compete all'Amministrazione finanziaria

  • Codice di procedura civile, art. 490

    menzionato quale riferimento alle pubblicazioni degli avvisi di vendita e all'esigenza di dare pubblicità al regime fiscale per informare i potenziali offerenti

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    norma richiamata in ordine all'obbligo processuale di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento, se dovuto

Massime di principio

  • L'IVA relativa a una vendita giudiziale di un immobile è considerata spesa accessoria e non parte integrante del prezzo di aggiudicazione: il mancato pagamento dell'IVA da parte dell'aggiudicatario non determina automaticamente la decadenza dell'aggiudicazione né l'illegittimità del decreto di trasferimento.
  • La determinazione della spettanza dell'imposta e del relativo regime è materia di competenza dell'Amministrazione finanziaria; il giudice dell'esecuzione può e deve tuttavia sollecitare chiarimenti e chiedere depositi in conto spese, ma l'omissione di tali accertamenti non invalida automaticamente le operazioni di vendita.
  • L'eventuale convocazione preventiva dell'aggiudicatario o il contraddittorio sulla questione fiscale non sono sempre necessari: l'invito all'aggiudicatario e gli atti de plano del G.E. possono essere sufficienti per determinare l'adempimento fiscale senza incidere sul decreto di trasferimento.
  • Quando il trasferimento è soggetto a IVA, l'obbligo di fatturazione e l'esigibilità dell'imposta sorgono di norma al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6 DPR 633/1972): pertanto, nella prassi è opportuno che il professionista delegato e l'ufficio giudiziario verifichino e diano pubblicità al regime fiscale prima della vendita per informare gli offerenti.
  • Le questioni tra cedente, cessionario e Fisco (debitore d'imposta, diritto di rivalsa, detrazione) sono prevalentemente di competenza tributaria o di giudice ordinario in sede civile per i rapporti privatistici e non incidono automaticamente sulla validità formale del decreto di trasferimento.

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