Cassazione Penale, Sentenza n. 34323/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, contestando la sussistenza del pericolo di recidiva/ripetizione dei reati nonostante la presunta cessazione dell'attività di spaccio nell'aprile 2022 e l'avvio di un'attività artigianale; contesta inoltre l'utilizzabilità del verbale di sequestro del materiale di confezionamento, sostenendo che l'atto sarebbe stato eseguito dopo il termine di scadenza delle indagini preliminari (art. 407, comma 3 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che le doglianze siano in gran parte questioni di merito cautelare (valutazioni prognostiche sul pericolo di reiterazione) spettanti al giudice di merito e non manifestamente illogiche o contraddittorie da giustificare la cassazione; ha inoltre escluso che la contestata inutilizzabilità del verbale di sequestro possa essere verificata in sede di legittimità, precisando che, in ogni caso, quel dato non risultava decisivo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Richiamato come norma sul concorso di reati per indicare la complessiva imputazione a carico dell'indagato; la Corte non ha svolto una specifica interpretazione della norma ma la enumera tra i capi di imputazione provvisori.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (cessione continuata di cocaina) è stata valutata alla luce di questa disposizione come materia della misura cautelare.
Richiamato tra le fattispecie contestate (ricettazione); la Corte non ha modificato la qualificazione, limitandosi a valutare la legittimità della misura cautelare complessiva.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Norma sull'aggravante per «ingente quantità» di stupefacente: il Tribunale ha escluso l'aggravante ritenendo che i fatti costituiscano più episodi e non un unico episodio di cessione, valutazione richiamata dalla Corte.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Previsione sul «fatto di lieve entità»: il Tribunale ha escluso l'applicabilità di tale causa di minorità della pena, decisione confermata indirettamente dalla Corte nella valutazione complessiva della gravità della condotta.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul termine di scadenza delle indagini preliminari e sugli atti compiuti oltre tale termine: il ricorrente ha invocato l'inutilizzabilità del verbale di sequestro per violazione di questo articolo; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse verificabile in sede di legittimità e che, comunque, quel dato non fosse decisivo per la conferma della misura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato in sede di adempimenti di cancellaria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti di legge previsti dopo il rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le valutazioni prognostiche sul pericolo di reiterazione dei reati (pericolo di recidiva) sono prerogativa del giudice di merito e la loro riconsiderazione in Cassazione è ammissibile solo se emergono profili di illogicità manifesta o contraddittorietà; mere divergenze sulla valutazione degli elementi non giustificano la riforma.
- La semplice affermazione della cessazione dell'attività illecita non è automaticamente sufficiente a escludere esigenze cautelari: occorrono elementi oggettivi e concreti che convincano il giudice della definitiva assenza di pericolo di reiterazione.
- Le censure sulla utilizzabilità di atti compiuti in presunta violazione del termine delle indagini (art. 407 c.p.p.) richiedono accertamenti di fatto che spesso non possono essere svolti in sede di legittimità; tali questioni vanno solitamente trattate e documentate nei gradi di merito.
- Quando un elemento probatorio (es. sequestro di materiale da confezionamento) non è decisivo per la misura cautelare, la sua eventuale inammissibilità o inutilizzabilità può risultare irrilevante ai fini dell'appello/cassazione sulla misura.
- Chi impugna una misura cautelare deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. stabile attività lecita, fonti di reddito dimostrate, obiettivi attenuanti); deduzioni generiche o mere versioni alternative lasciano impregiudicata la valutazione di merito.
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