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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01815/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I mutuatari avevano stipulato nel 2009 un contratto di mutuo con una banca e avevano chiesto, in giudizio, di dichiarare la nullità per usura delle clausole relative agli interessi, con conseguente restituzione delle somme asseritamente pagate in eccedenza, nonché il risarcimento dei danni per l’asserita illegittima segnalazione del loro nominativo al CRIF senza previo avviso. La Corte d’appello aveva respinto le domande ritenendo non superato il tasso soglia, considerando gli interessi corrispettivi, la maggiorazione moratoria e alcuni oneri accessori provati documentalmente, escludendo altri costi non documentati; aveva inoltre escluso la risarcibilità per la segnalazione al CRIF sia perché mancava specifica allegazione di un pregiudizio, sia perché l’obbligo di preavviso non operava nel caso di mutuo immobiliare. Nel ricorso per cassazione i mutuatari hanno dedotto: 1) violazione delle norme antiusura, per non aver computato nel TEG anche premio assicurativo, spese di perizia, spese notarili e corrispettivo per estinzione anticipata; 2) vizio della decisione per mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare il reale ammontare degli interessi; 3) violazione della disciplina deontologica e della privacy, per la segnalazione al CRIF senza preavviso e per la successiva riapparizione dei dati oscurati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, osservando che alcune spese non risultavano provate o non erano state specificamente indicate, che le spese di stipula erano già state considerate dalla Corte territoriale e che il corrispettivo per estinzione anticipata non è un costo remunerativo del credito rilevante ai fini antiusura. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la consulenza tecnica non è mezzo di prova necessario in ogni caso, quando il giudice di merito disponga già di dati sufficienti per decidere. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che i codici deontologici del Garante non hanno natura di norme di diritto ai fini del ricorso per cassazione e che, comunque, il preavviso non è previsto per i mutui immobiliari; inoltre, la censura non colpiva l’ulteriore autonoma ratio decidendi fondata sulla mancata allegazione di uno specifico danno. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394

    richiamato quale disciplina rilevante per la verifica dell’usurarietà al momento della pattuizione del rapporto

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    richiamata come normativa antiusura per la determinazione del tasso soglia e del costo complessivo del credito

  • art. 644 c.p.

    ai fini del calcolo dell’usura devono essere considerate commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la decisione sulla mancata ammissione della consulenza tecnica

  • art. 117 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    richiamato in combinato con il codice deontologico privacy, ma la sua violazione non è stata ritenuta deducibile nei termini prospettati

  • art. 117 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    richiamato come base dei codici deontologici per i sistemi informativi dei crediti, che la Corte qualifica come non norme di diritto ai fini del ricorso per cassazione

  • art. 4, comma 7, Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti

    ritenuto non applicabile come norma di diritto azionabile con il ricorso per cassazione e, comunque, riferito dal precedente giurisprudenziale alle operazioni di credito al consumo, non al mutuo immobiliare

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’usura nei contratti di mutuo, occorre considerare i costi collegati all’erogazione del credito solo se siano specificamente allegati e provati; la censura in cassazione deve indicare con precisione gli oneri dedotti e spiegare in modo decisivo perché, ove computati, supererebbero il tasso soglia.
  • Il corrispettivo pattuito per l’estinzione anticipata del mutuo non integra, di regola, una remunerazione del denaro rilevante nel calcolo dell’usura, poiché è un costo connesso allo scioglimento anticipato del vincolo e non alla durata dell’effettiva utilizzazione del capitale.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova necessario in via automatica nelle controversie sull’usura bancaria: può essere legittimamente negata quando il giudice disponga già di elementi documentali sufficienti per decidere.
  • Le questioni nuove prospettate solo in sede di legittimità sono inammissibili se richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • I codici deontologici adottati nell’ambito della disciplina privacy non hanno natura di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; la loro violazione non è quindi, di per sé, deducibile come errore di diritto in cassazione.
  • L’obbligo di preavviso prima della segnalazione a sistemi informativi creditizi opera, secondo l’orientamento richiamato, per le operazioni di credito al consumo e non per il mutuo immobiliare.
  • La domanda di risarcimento del danno da segnalazione illegittima richiede specifica allegazione e deduzione del pregiudizio subito; in mancanza, la censura sulla sola illegittimità della segnalazione non è sufficiente a scalfire una decisione fondata anche sull’assenza di prova del danno.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioPrivacyProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàDanno non patrimoniale

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