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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23163/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in cinque motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto nel dettaglio. La Corte ha però esaminato preliminarmente un profilo di ammissibilità del ricorso: poiché la controversia rientrava tra quelle assoggettate all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione doveva essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità doveva essere certificata dal difensore. Nel caso concreto, la procura riportava la data e l'autenticazione della firma, ma non una certificazione espressa della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto; la formula usata dal difensore era limitata a "la firma è vera ed autentica". Il Ministero si era costituito con atto finalizzato solo alla partecipazione alla discussione orale, modalità ritenuta irrituale nel rito camerale di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, nei procedimenti soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, la procura speciale per cassazione deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore; tale requisito non è surrogabile dal solo contenuto complessivo della procura o dalla mera autenticazione della firma. Poiché nel caso concreto la procura non conteneva una certificazione idonea della posteriorità della data, il ricorso è stato considerato inammissibile. La Corte non ha provveduto sulle spese, dato che la costituzione del Ministero era irrituale, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    Per i ricorsi per cassazione nelle materie regolate dalla norma è richiesta, a pena di inammissibilità, una procura speciale rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore circa tale posteriorità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che la disciplina speciale dell'art. 35-bis costituisce requisito aggiuntivo rispetto alle ordinarie regole sulla procura speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato per il confronto con la procura speciale ordinaria nel ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Individua il rito speciale delle controversie in materia di protezione internazionale cui si applica il requisito formale della procura.

  • d.l. 17 febbraio 2017, n. 13

    art. 6, comma 1, lett. g)

    Ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. 25/2008.

  • L. 13 aprile 2017, n. 46

    Legge di conversione del d.l. n. 13/2017.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per cassazione relativo alle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare da una specifica certificazione del difensore.
  • La mera presenza nella procura della data di rilascio, della firma del conferente o dell'autenticazione della firma non basta se non risulta in modo esplicito che il difensore abbia certificato la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento.
  • Il requisito di forma previsto dalla disciplina speciale è autonomo e non può essere surrogato dal contenuto complessivo dell'atto o da formule equivalenti che non attestino chiaramente la data successiva alla comunicazione.
  • Nel rito camerale di cassazione, la parte intimata deve partecipare alla fase decisoria con le forme scritte proprie del controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto finalizzato solo alla discussione orale non costituisce rituale costituzione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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