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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3717/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/09/2024.

Giustizia amministrativa202501484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3717/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero all'erogazione complessiva di euro 1.500,00 tramite buoni elettronici di spesa. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nonostante la notificazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, pari a euro 1.500,00 mediante emissione dei buoni elettronici di spesa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario deve utilizzare esclusivamente il Processo Amministrativo Telematico per il deposito degli atti e dei documenti; il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti, disponendo l'esecuzione integrale della condanna pecuniaria.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto somme di denaro a carico della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie; il dirigente nominato, appartenendo alla stessa amministrazione resistente, svolge l'incarico senza compenso aggiuntivo.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese relative alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, quando sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
  • In presenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza della parte interessata.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione inadempiente, l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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