Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una lite di confine tra due fondi siti nel Comune di Ponso. Il proprietario originario di un fondo agiva per ottenere l’accertamento del confine sulla base delle mappe catastali e di un rilievo tecnico, la rimozione della recinzione ritenuta invasiva e il rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata; chiedeva inoltre l’arretramento di alcune opere edilizie insistenti sul fondo confinante per violazione delle distanze legali. La convenuta sosteneva invece che il confine di fatto fosse stato concordato dai rispettivi danti causa e chiedeva, in riconvenzionale, l’accertamento di tale confine e l’arretramento di opere e piante della controparte. In corso di causa il diritto controverso fu trasferito a titolo particolare al ricorrente, che intervenne e propose appello principale. Nel giudizio di cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione del principio di legalità e del diritto di difesa per avere la Corte d’appello applicato una norma del regolamento edilizio comunale che, a suo dire, sarebbe stata solo adottata e non approvata dalla Regione, quindi inesistente; 2) violazione della disciplina urbanistico-edilizia e delle norme sulle distanze, sostenendo che l’intervento sul fabbricato della resistente fosse una nuova costruzione e non un restauro/ristrutturazione, con conseguente applicazione della distanza minima dal confine di cinque metri prevista per le nuove costruzioni e non della disciplina più favorevole invocata dalla controparte; 3) omesso esame della CTU, che avrebbe attestato la demolizione integrale del vecchio fabbricato e la successiva ricostruzione con aumento di volume, diversa sagoma e diversa area di sedime, elementi incompatibili con la qualificazione come mero restauro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e, in ragione del suo carattere assorbente, ha esaminato le questioni di qualificazione edilizia e di disciplina delle distanze. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente qualificato l’intervento come nuova costruzione, dato l’aumento di volumetria, la diversa sagoma e la modifica dell’area di sedime; tuttavia non ne aveva tratto le conseguenze giuridiche corrette in tema di distanze dal confine. Ha inoltre escluso che la disposizione regolamentare invocata potesse derogare, in senso più favorevole, alla disciplina sulle distanze applicabile alle nuove costruzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’applicazione di una norma urbanistica ritenuta inesistente

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio

  • art. 101, comma 2, Cost.

    richiamato dal ricorrente a tutela del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame della CTU

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    richiamato in tema di autenticazione della procura

  • art. 45, comma 9, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69

    considerato per delimitare l’ambito temporale della possibilità di autenticazione della procura da parte del nuovo difensore

  • art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69

    richiamato per affermare che la disciplina sulla procura si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009

  • art. 3, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    richiamato per la nozione di ristrutturazione edilizia e per evidenziare che la distinzione tra nuova costruzione e ristrutturazione preesisteva alla norma

  • art. 31, comma 1, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 457

    richiamato come antecedente normativo della nozione di ristrutturazione edilizia

  • art. 41-sexies L. 17 agosto 1942, n. 1150

    richiamato come fonte della nozione di nuova costruzione ai fini delle distanze

  • art. 2-bis, comma 1-ter, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    richiamato per escludere che la disciplina sopravvenuta consentisse di derogare al rispetto delle distanze preesistenti

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    richiamato in tema di distanze legali dagli altri edifici

  • art. 873 c.c.

    considerato quale norma codicistica sulle distanze tra costruzioni, derogabile dai regolamenti locali solo in senso più severo e non più favorevole

  • art. 8, comma 6, regolamento edilizio comunale del Comune di Ponso

    indicata come disciplina sulle distanze minime dal confine per le nuove costruzioni in zona agricola

  • art. 8, comma 8, regolamento edilizio comunale del Comune di Ponso

    valutata come norma speciale transitoria invocata per gli ampliamenti in sede di restauro, ma ritenuta non idonea a escludere la disciplina delle distanze per una nuova costruzione

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole interpretative

  • art. 13 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole interpretative

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole interpretative

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali, un intervento di demolizione e ricostruzione che comporti aumento di volumetria, modifica della sagoma o diversa collocazione del manufatto integra nuova costruzione, anche se qualificato localmente come restauro o ristrutturazione.
  • La disciplina urbanistica locale non può attribuire a un intervento che sia sostanzialmente nuova costruzione una qualificazione idonea a sottrarlo alle distanze minime previste per le nuove costruzioni dalla normativa codicistica o integrativa.
  • I regolamenti edilizi comunali possono soltanto imporre distanze maggiori rispetto all’art. 873 c.c., ma non possono ridurre la nozione legale di costruzione né introdurre deroghe di favore incompatibili con la disciplina delle distanze.
  • La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone la conservazione degli elementi essenziali del preesistente organismo edilizio; quando la demolizione e ricostruzione altera in modo significativo volume, sagoma e area di sedime, l’intervento esce dall’area della ristrutturazione e ricade nella nuova costruzione.
  • Nel giudizio di cassazione, quando una censura di violazione di legge investe la qualificazione giuridica dell’intervento edilizio e le conseguenze in tema di distanze, il giudice deve verificare la corretta sussunzione dei fatti accertati nella categoria normativa pertinente, senza arrestarsi alla sola etichetta urbanistica usata dalle parti o dal regolamento locale.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàProveImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.