Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una lite di confine tra due fondi siti nel Comune di Ponso. Il proprietario originario di un fondo agiva per ottenere l’accertamento del confine sulla base delle mappe catastali e di un rilievo tecnico, la rimozione della recinzione ritenuta invasiva e il rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata; chiedeva inoltre l’arretramento di alcune opere edilizie insistenti sul fondo confinante per violazione delle distanze legali. La convenuta sosteneva invece che il confine di fatto fosse stato concordato dai rispettivi danti causa e chiedeva, in riconvenzionale, l’accertamento di tale confine e l’arretramento di opere e piante della controparte. In corso di causa il diritto controverso fu trasferito a titolo particolare al ricorrente, che intervenne e propose appello principale. Nel giudizio di cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione del principio di legalità e del diritto di difesa per avere la Corte d’appello applicato una norma del regolamento edilizio comunale che, a suo dire, sarebbe stata solo adottata e non approvata dalla Regione, quindi inesistente; 2) violazione della disciplina urbanistico-edilizia e delle norme sulle distanze, sostenendo che l’intervento sul fabbricato della resistente fosse una nuova costruzione e non un restauro/ristrutturazione, con conseguente applicazione della distanza minima dal confine di cinque metri prevista per le nuove costruzioni e non della disciplina più favorevole invocata dalla controparte; 3) omesso esame della CTU, che avrebbe attestato la demolizione integrale del vecchio fabbricato e la successiva ricostruzione con aumento di volume, diversa sagoma e diversa area di sedime, elementi incompatibili con la qualificazione come mero restauro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e, in ragione del suo carattere assorbente, ha esaminato le questioni di qualificazione edilizia e di disciplina delle distanze. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente qualificato l’intervento come nuova costruzione, dato l’aumento di volumetria, la diversa sagoma e la modifica dell’area di sedime; tuttavia non ne aveva tratto le conseguenze giuridiche corrette in tema di distanze dal confine. Ha inoltre escluso che la disposizione regolamentare invocata potesse derogare, in senso più favorevole, alla disciplina sulle distanze applicabile alle nuove costruzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione all’applicazione di una norma urbanistica ritenuta inesistente
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame della CTU
richiamato in tema di autenticazione della procura
art. 45, comma 9, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69
considerato per delimitare l’ambito temporale della possibilità di autenticazione della procura da parte del nuovo difensore
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato per affermare che la disciplina sulla procura si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009
art. 3, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
richiamato per la nozione di ristrutturazione edilizia e per evidenziare che la distinzione tra nuova costruzione e ristrutturazione preesisteva alla norma
art. 31, comma 1, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 457
richiamato come antecedente normativo della nozione di ristrutturazione edilizia
art. 41-sexies L. 17 agosto 1942, n. 1150
richiamato come fonte della nozione di nuova costruzione ai fini delle distanze
art. 2-bis, comma 1-ter, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
richiamato per escludere che la disciplina sopravvenuta consentisse di derogare al rispetto delle distanze preesistenti
art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
richiamato in tema di distanze legali dagli altri edifici
considerato quale norma codicistica sulle distanze tra costruzioni, derogabile dai regolamenti locali solo in senso più severo e non più favorevole
art. 8, comma 6, regolamento edilizio comunale del Comune di Ponso
indicata come disciplina sulle distanze minime dal confine per le nuove costruzioni in zona agricola
art. 8, comma 8, regolamento edilizio comunale del Comune di Ponso
valutata come norma speciale transitoria invocata per gli ampliamenti in sede di restauro, ma ritenuta non idonea a escludere la disciplina delle distanze per una nuova costruzione
richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole interpretative
richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole interpretative
richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole interpretative
Massime di principio
- Ai fini delle distanze legali, un intervento di demolizione e ricostruzione che comporti aumento di volumetria, modifica della sagoma o diversa collocazione del manufatto integra nuova costruzione, anche se qualificato localmente come restauro o ristrutturazione.
- La disciplina urbanistica locale non può attribuire a un intervento che sia sostanzialmente nuova costruzione una qualificazione idonea a sottrarlo alle distanze minime previste per le nuove costruzioni dalla normativa codicistica o integrativa.
- I regolamenti edilizi comunali possono soltanto imporre distanze maggiori rispetto all’art. 873 c.c., ma non possono ridurre la nozione legale di costruzione né introdurre deroghe di favore incompatibili con la disciplina delle distanze.
- La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone la conservazione degli elementi essenziali del preesistente organismo edilizio; quando la demolizione e ricostruzione altera in modo significativo volume, sagoma e area di sedime, l’intervento esce dall’area della ristrutturazione e ricade nella nuova costruzione.
- Nel giudizio di cassazione, quando una censura di violazione di legge investe la qualificazione giuridica dell’intervento edilizio e le conseguenze in tema di distanze, il giudice deve verificare la corretta sussunzione dei fatti accertati nella categoria normativa pertinente, senza arrestarsi alla sola etichetta urbanistica usata dalle parti o dal regolamento locale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17180/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17182/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17184/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17185/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17188/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17189/2025 del 26/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →