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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17464/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto per lavori eseguiti per la realizzazione di un centro ippico. Il creditore otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato via PEC all’indirizzo risultante dalla visura camerale della società debitrice. La società proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sostenendo la nullità della notificazione perché nella relata non era indicato il pubblico registro da cui l’indirizzo PEC era stato tratto e perché la notificazione era stata eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel REGINDE. Deduceva inoltre di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto, poiché lo studio commercialista incaricato della gestione della PEC non aveva controllato la casella prima di una certa data, e nel merito contestava la qualità dei lavori chiedendo anche il risarcimento dei danni. Proponeva inoltre opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in esecuzione del decreto, assumendo l’inesistenza del titolo esecutivo. La Corte d’appello rigettava l’appello confermando l’inammissibilità dell’opposizione tardiva e l’infondatezza dell’opposizione al precetto. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 650 e 326 c.p.c., sostenendo che la notifica del decreto a un indirizzo PEC non tratto dal REGINDE fosse nulla e che, quindi, fosse ammissibile l’opposizione tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notificazione del decreto ingiuntivo a una società, eseguita personalmente presso l’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, è validamente effettuata poiché tale indirizzo è assimilato alla sede legale e rientra tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche telematiche. Ha inoltre escluso che l’omessa indicazione nella relata del pubblico registro di provenienza dell’indirizzo possa determinare nullità della notifica, quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Conseguentemente ha confermato l’insussistenza dei presupposti per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    opposizione tardiva al decreto ingiuntivo

    è ammissibile solo se l’opponente prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito/forza maggiore; se la notifica è valida, l’opposizione tardiva è inammissibile

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina delle impugnazioni e dei termini

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per la dedotta violazione di legge

  • art. 149 bis c.p.c.

    richiamato per la notificazione telematica e l’utilizzabilità dei pubblici elenchi

  • art. 16 ter d.l. 179/2012

    individua i pubblici elenchi idonei ai fini delle notificazioni e comunicazioni telematiche, ricomprendendo il registro delle imprese

  • d.l. 185/2008, art. 16, comma 6

    il registro delle imprese è compreso tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche via PEC

  • L. 221/2012

    conversione del d.l. 179/2012 richiamata per il regime del domicilio digitale

  • d.l. 90/2014

    modifica della disciplina del domicilio digitale e dei pubblici elenchi

  • L. 114/2014

    conversione del d.l. 90/2014 richiamata nella ricostruzione normativa

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato con riferimento all’opposizione all’esecuzione proposta contro il precetto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La notificazione di un atto monitorio a una società può validamente eseguirsi all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, poiché tale indirizzo è assimilato alla sede legale e rientra tra i pubblici elenchi idonei per le notifiche telematiche.
  • L’omessa indicazione, nella relata di notificazione telematica, del pubblico registro da cui è stato estratto l’indirizzo PEC non comporta di per sé nullità della notifica se l’atto è comunque pervenuto al domicilio digitale del destinatario e ha raggiunto lo scopo legale.
  • Ai fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., l’opponente deve provare che la mancata tempestiva conoscenza del decreto dipenda da una irregolarità notificatoria o da caso fortuito/forza maggiore; la semplice negligenza del soggetto incaricato di controllare la PEC non è sufficiente.
  • Se la notificazione del decreto ingiuntivo è validamente eseguita al domicilio digitale della società, viene meno il presupposto per qualificare l’opposizione come tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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