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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02797/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti per il funzionamento di un'autorità indipendente, originariamente riferiti alla società poi incorporata. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice amministrativo; la decisione era stata confermata in appello dalla CTR, la quale aveva applicato l'art. 133, lett. l), c.p.a. anche alle controversie sulla cartella esattoriale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato la pronuncia della Corte costituzionale n. 256/2007 e la natura tributaria dei contributi imposti per il funzionamento delle autorità indipendenti, con conseguente giurisdizione del giudice tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che i contributi per il funzionamento dell'autorità indipendente hanno natura tributaria, perché costituiscono prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, senza sinallagma con la beneficiaria, destinate a finanziare una pubblica spesa e commisurate a un indice di capacità contributiva. Da ciò deriva che le controversie sulla riscossione di tali contributi, incluse quelle concernenti la legittimità degli atti del procedimento e della cartella di pagamento, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, non a quella del giudice amministrativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La censura è stata proposta come motivo attinente alla giurisdizione.

  • art. 374 c.p.c.

    Le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate sulla regola finale di riparto oppure quando sussistano ragioni di inammissibilità del motivo o un giudicato sulla giurisdizione.

  • art. 133, lett. l), c.p.a.

    La norma attribuisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'autorità indipendente, ma non sui contributi per il funzionamento dell'ente, che restano devoluti al giudice tributario.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Costituisce norma di attribuzione al giudice tributario della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi.

  • art. 2, comma 14, d.lgs. n. 261 del 1999

    È richiamato come base dei contributi per il funzionamento dell'autorità indipendente, qualificati dalla Corte come tributi.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 58 del 2011

    Norma modificativa applicabile ratione temporis al regime dei contributi per il funzionamento dell'autorità indipendente.

  • art. 12, l. n. 448 del 2001

    Ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    In caso di cassazione per erronea negazione della giurisdizione, la causa va rinviata al giudice di primo grado.

  • Corte cost. n. 256/2007

    È richiamata dalla ricorrente a sostegno della natura tributaria dei contributi imposti per il funzionamento delle autorità indipendenti.

Massime di principio

  • I contributi imposti dalla legge per il funzionamento di un'autorità indipendente, quando siano coattivi, privi di sinallagma, destinati a finanziare una pubblica spesa e commisurati a un indice di capacità contributiva, hanno natura tributaria.
  • Le controversie sulla riscossione di contributi aventi natura tributaria appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, che è piena ed esclusiva e comprende anche la verifica della legittimità degli atti del procedimento e della cartella di pagamento.
  • L'art. 133, lett. l), c.p.a. va interpretato restrittivamente: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sugli atti dell'autorità indipendente non si estende ai contributi dovuti per il suo funzionamento.
  • Quando la sentenza d'appello conferma erroneamente il difetto di giurisdizione del giudice adito, la cassazione con rinvio va disposta al giudice di primo grado che avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito.
  • In tema di giurisdizione, la verifica della sussistenza o meno di un giudicato sulla giurisdizione è essa stessa questione di giurisdizione.
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