Cassazione Civile, Ordinanza n. 23615/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per alcuni anni, comunicata nel 2008, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato che la stessa asseriva di avere avuto con un datore di lavoro agricolo. La lavoratrice aveva proposto ricorso amministrativo tempestivo, ma aveva poi adito il giudice solo nel 2014 per ottenere l'annullamento dei provvedimenti amministrativi di cancellazione e il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi, presupposto per le prestazioni previdenziali collegate, in particolare l'indennità di disoccupazione agricola. La Corte d'appello aveva ritenuto operante la decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, ritenendo tardiva l'azione giudiziaria rispetto al termine di 120 giorni. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, del d.lgs. n. 124 del 2004 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la decadenza non dovesse precludere il riconoscimento della prestazione e chiedendo, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato. Ha ribadito che, in materia di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario della prestazione previdenziale e che, pertanto, il diritto alla prestazione non può essere riconosciuto se non sia stata tempestivamente impugnata la cancellazione dagli elenchi nel termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. Ha inoltre richiamato la natura sostanziale della decadenza e la giurisprudenza costituzionale che ha già ritenuto non irragionevole tale disciplina. È stata anche affermata l'applicabilità ratione temporis del termine alla fattispecie, in ragione delle vicende normative sul termine di impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 del d.l. n. 7 del 1970
prevede un termine decadenziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti amministrativi definitivi in materia di iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli; il suo inutile decorso preclude il riconoscimento della prestazione collegata.
d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970
fonte del termine di decadenza applicato dalla Corte.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a superare la decadenza applicabile.
invocato dalla ricorrente in relazione all'applicazione temporale della disciplina.
art. 38 Cost.
richiamato per escludere il contrasto costituzionale della decadenza, poiché la legge può regolare e limitare le modalità di accesso alle prestazioni previdenziali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
norma richiamata per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
richiamato quanto al rito camerale non partecipato e alla proposta del relatore.
richiamato per affermare la ripresa ex novo del decorso del termine a seguito delle vicende normative successive all'abrogazione e al ripristino della disciplina.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle prestazioni previdenziali agricole, l'iscrizione negli elenchi nominativi costituisce un presupposto costitutivo del diritto alla prestazione: se manca o è stata contestata con provvedimento di cancellazione, l'interessato deve tempestivamente impugnare tale provvedimento per poter far valere il diritto alla prestazione.
- La decadenza prevista per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di cancellazione o mancata iscrizione dagli elenchi agricoli ha natura sostanziale e, una volta maturata, preclude non solo l'accertamento dell'iscrizione ma anche il riconoscimento giudiziale della prestazione previdenziale collegata.
- Il giudice non può disapplicare il termine decadenziale facendo leva sulla natura meramente certificativa dell'iscrizione: ai fini della prestazione, l'iscrizione resta un presupposto necessario da far valere nel termine previsto.
- La disciplina della decadenza in materia previdenziale agricola non è di per sé incompatibile con l'art. 38 Cost., poiché il legislatore può subordinare l'accesso alla prestazione a termini di impugnazione funzionali a esigenze di certezza e di tempestivo accertamento del diritto.
- Quando il termine di impugnazione viene ripristinato dal legislatore dopo una fase di abrogazione, occorre verificarne l'applicazione temporale secondo i principi generali sulla decorrenza dei termini, potendo il nuovo termine operare per i provvedimenti anteriori se la decadenza non era già maturata.
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