Cassazione Civile, Ordinanza n. 09714/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, della quale il destinatario era venuto a conoscenza solo con la consegna della cartella di pagamento. Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica del verbale e della cartella, sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.; il Giudice di pace ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella. Il Tribunale ha confermato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la cartella di pagamento è il primo atto con cui si viene a conoscenza della sanzione per asserita nullità della notifica del verbale, l'opposizione va proposta ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 nel termine di trenta giorni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., assumendo che l'appello riguardasse solo la compensazione delle spese e non il merito della notifica; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c. per erronea interpretazione dell'atto di appello; 3) ultrapetizione e violazione degli artt. 276, 279 e 132 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe esaminato il merito nonostante l'inammissibilità dell'opposizione e che il verbale risultava in realtà regolarmente notificato nel 2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che il Tribunale non aveva pronunciato su domande o motivi non proposti, ma aveva solo illustrato, anche in modo ampio, il percorso logico-giuridico che sosteneva la conferma dell'inammissibilità dell'opposizione e la conseguente condanna alle spese. Non vi era quindi ultrapetizione, né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né vizio motivazionale tale da integrare nullità della sentenza. La Corte ha inoltre precisato che la statuizione sulle spese non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non ha espressamente esaminato l'ipotesi della compensazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, e che la soccombenza va rapportata all'esito concreto della lite. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rimedio azionato dal ricorrente; la Corte ribadisce che, nel caso di opposizione contro cartella relativa a sanzione stradale deducendo la mancata notifica del verbale, il ricorso non è quello dell'art. 615 c.p.c. ma quello ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 entro trenta giorni
indicato come il termine e il rito corretti per l'opposizione alla cartella quando essa costituisca il primo atto di conoscenza della sanzione per dedotta nullità della notifica del verbale
invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito non ha attribuito un bene non richiesto ma ha solo illustrato le ragioni della decisione
richiamato in relazione all'interpretazione dei motivi di appello; la Corte non ravvisa alcuna decisione su motivi non devoluti
invocato per l'interpretazione dell'atto di appello; la censura è ritenuta infondata perché l'atto è stato correttamente inteso dal giudice di merito
richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione complessiva dell'atto di appello
evocato per la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito
richiamato dal ricorrente per censurare l'assetto della decisione; la Corte esclude il vizio
richiamato in relazione al modo di decisione; la Corte esclude un contrasto con tale disposizione
richiamato per asserito vizio motivazionale; la Corte esclude una motivazione nulla, trattandosi al più di argomentazioni ad abundantiam
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- L'ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce a una parte un bene della vita non richiesto o maggiore di quello domandato; non sussiste se la motivazione si limita a svolgere argomentazioni, anche ampie o ridondanti, a supporto della decisione effettivamente adottata.
- Quando l'opposizione a una cartella relativa a sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada sia proposta assumendo la nullità della notifica del verbale di accertamento e la cartella costituisca il primo atto di conoscenza della sanzione, il rimedio va esperito nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e non con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- La statuizione sulle spese processuali, compresa la mancata compensazione, è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché la decisione non affronti espressamente l'ipotesi della compensazione.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in relazione all'esito concreto della lite e non alla prospettazione difensiva della parte soccombente o al risultato che essa riteneva corretto.
- Non integra nullità della sentenza il fatto che il giudice di merito sviluppi un percorso argomentativo ampio o eccedente rispetto all'essenziale, se la decisione finale resta coerente con il dispositivo e con la questione effettivamente devoluta.
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