Cassazione Civile, Ordinanza n. 19525/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2010 emesso con metodo sintetico (redditometro), fondato anche su spese per incrementi patrimoniali derivanti dalla stipula di due polizze assicurative di rilevante importo. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, che aveva annullato l’accertamento ritenendo non provata la legittimazione del funzionario firmatario e maturata la decadenza dell’Ufficio. In appello la CTR ha riformato la decisione, ritenendo provata e tempestivamente depositata la delega di firma, insussistente la decadenza e infondate le doglianze sul merito, anche per mancata prova di adeguata provvista non imponibile. Il contribuente ha poi proposto revocazione avverso la sentenza d’appello, ma la CTR ha respinto il rimedio. Con il ricorso per cassazione contro la decisione resa sulla revocazione, il ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ai sensi dell’art. 132 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 64-67 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per mancato riconoscimento dell’errore di fatto e omesso esame del fatto decisivo relativo alla produzione della delega; (3) violazione delle medesime norme, oltre agli artt. 38 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non decisivo l’errore e non rilevato il giudicato interno sulla tardività della produzione documentale. La censura sostanziale del ricorrente era che l’Amministrazione avesse prodotto tardivamente la documentazione sulla delega di firma e che, non avendo l’Ufficio impugnato specificamente tale punto, si fosse formato giudicato interno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha respinto il ricorso. Ha osservato che la sentenza della CTR impugnata era motivata in modo sufficiente e intellegibile, avendo la CTR espressamente escluso l’errore di fatto e ritenuto tempestivo il deposito della delega di firma. Inoltre ha affermato che, anche a voler ipotizzare una produzione tardiva in primo grado, il documento relativo alla delega poteva comunque essere prodotto e valutato in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, con conseguente esclusione della decisività dell’errore dedotto ai fini della revocazione. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’istanza di revocazione e ha condannato il contribuente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
viene evocato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte reputa infondate le censure formulate sotto tali profili.
modello disegnato dall’articolo 132 cpc
la Corte ritiene che la motivazione della CTR sia sufficiente, chiara e intellegibile, quindi conforme al paradigma legale.
artt. 64-67 d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati dal ricorrente in relazione alla revocazione nel processo tributario; la Corte esclude la sussistenza dei presupposti dell’errore di fatto dedotto.
la revocazione per errore di fatto è ritenuta inammissibile/infondata perché la CTR non ha ignorato la questione della delega, ma si è pronunciata espressamente sulla tempestività del deposito.
art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della doglianza proposta.
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata specificità dell’appello, ma la Corte non accoglie la censura.
la Corte afferma che la documentazione relativa alla delega di firma può essere validamente prodotta e valutata in appello.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla Corte per affermare che l’avviso di accertamento è nullo se privo di sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato direttivo delegato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione, l’errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. non sussiste quando il giudice impugnato abbia espressamente esaminato la questione controversa: la mera non condivisibilità della valutazione o la sua asserita erroneità non integra errore revocatorio.
- Perché sia configurabile l’errore di fatto revocatorio è necessario che il fatto storico non sia stato considerato dal giudice, oppure sia stato supposto inesistente nonostante la sua emergenza incontestata dagli atti; se il giudice si è pronunciato sul punto, il rimedio non è esperibile.
- Nel processo tributario la documentazione relativa alla delega di firma del funzionario che sottoscrive l’avviso di accertamento può essere prodotta anche in appello e valutata dal giudice di secondo grado.
- L’eventuale tardività della produzione della delega di firma in primo grado non comporta automaticamente l’inutilizzabilità del documento in appello, né rende di per sé decisivo l’errore dedotto ai fini della revocazione.
- La nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione può essere esclusa ove l’Amministrazione dimostri l’esistenza della delega al funzionario firmatario.
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