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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27379/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il loro appello contro la sentenza del Tribunale che, in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva respinto l’opposizione proposta dai fideiussori avverso il decreto ottenuto dalla banca a saldo di un conto anticipi intestato alla società garantita, poi fallita. In cassazione hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 326, 132 n. 5 e 161, comma 2, c.p.c., sostenendo che la prima notificazione della sentenza di primo grado (25 gennaio 2017) fosse nulla o inefficace perché il documento notificato, pur autenticato dal difensore della banca, sarebbe stato privo sia della firma autografa del giudice sia della firma digitale, e comunque privo di segni grafici esterni (coccarda e stringa) idonei a rappresentare la sottoscrizione. Da ciò facevano discendere l’inidoneità di quella notificazione a far decorrere il termine breve d’impugnazione e la necessità di computare il termine dalla seconda notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha chiarito che i ricorrenti avevano confuso il duplicato informatico di una sentenza sottoscritta telematicamente con la copia informatica del documento, attribuendo al duplicato requisiti grafici che gli sono estranei. Il duplicato informatico, essendo ottenuto mediante identica sequenza di valori binari del documento originario, non richiede la presenza di coccarda o stringa né una ulteriore attestazione di conformità per produrre il medesimo valore giuridico del documento da cui è tratto, secondo il codice dell’amministrazione digitale. La notificazione del 25 gennaio 2017 è stata quindi considerata valida e idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; conseguentemente corretta è risultata la declaratoria di tardività dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate per la novità della questione, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione valida della sentenza fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.

  • art. 132 n. 5 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per contestare la validità del provvedimento privo, a loro dire, di sottoscrizione del giudice.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’atto notificato sarebbe inesistente o nullo e quindi incapace di far decorrere il termine breve.

  • art. 1, lett. i-quinquies, D.Lgs. 82/2005

    Definisce il duplicato informatico come documento ottenuto dalla memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012

    È utilizzato per affermare la nozione di duplicato informatico nel processo telematico.

  • art. 23-bis D.L. 179/2012

    I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico originario, se prodotti in conformità alle linee guida.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione di un duplicato informatico di una sentenza telematicamente sottoscritta è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare quando il duplicato sia conforme al documento originario nei suoi valori binari.
  • Il duplicato informatico non va confuso con la copia informatica del documento: i segni grafici visibili sulle copie informatiche (come coccarda e stringa) non sono elementi costitutivi del duplicato e non ne condizionano la validità.
  • La validità del duplicato informatico si verifica attraverso strumenti tecnici di confronto e verifica dell’impronta del file, non attraverso la presenza di segni grafici esteriori sull’atto.
  • Quando la prima notificazione della sentenza è valida, il termine breve per l’impugnazione decorre da essa anche se vi sia una successiva notificazione dell’atto.
  • La censura che si risolve nel contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sotto il profilo della natura del documento notificato è, in sede di legittimità, non idonea a scardinare una corretta qualificazione giuridica del duplicato informatico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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