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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12572/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Napoli aveva irrogato a una società una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 c.d.s., per avere circolato in zona a traffico limitato senza autorizzazione. In appello il Tribunale di Napoli aveva confermato il rigetto dell'opposizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato nullità della sentenza e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 210 e 414 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso il difetto di prova della delega del funzionario che aveva emesso il provvedimento perché la parte non aveva previamente presentato istanza di accesso agli atti, nonostante tale istanza fosse stata depositata e fosse rimasta inevasa; (2) ha denunciato nullità della sentenza e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 7 c.d.s., censurando il capo che aveva ritenuto non deducibile davanti al giudice ordinario la nullità della delibera istitutiva della ZTL, sostenendo che la prova della delibera, una volta contestata, gravasse sull'amministrazione e che il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa potesse sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto presupposto ai fini della disapplicazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo diretto a censurare non un errore di diritto ma un errore di fatto revocatorio, poiché il Tribunale aveva affermato che dell'istanza di accesso non vi fosse traccia in atti; tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta con revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. davanti al medesimo giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, il giudice ordinario ha giurisdizione e può sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto amministrativo presupposto, ai fini della sua disapplicazione. Poiché la delibera istitutiva della ZTL costituiva atto presupposto della contestata violazione ex art. 7 c.d.s., il Tribunale non poteva sottrarsi a tale sindacato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 codice della strada

    La limitazione alla circolazione in zona a traffico limitato costituisce il presupposto normativo della violazione sanzionata; la legittimità dell'atto amministrativo che istituisce il divieto può essere scrutinata incidentalmente dal giudice ordinario nell'opposizione alla sanzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte non accoglie il primo motivo perché la censura si risolve in un errore di fatto, non in una violazione della regola probatoria.

  • art. 210 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di esibizione documentale; la Corte rileva che la doglianza non è decisiva, poiché la questione verte sull'asserita inesistenza in atti dell'istanza di accesso.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non incide sull'esito, essendo la censura qualificata come errore di fatto revocatorio.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011

    Prevede l'onere di deposito del rapporto e degli atti di accertamento della sanzione; la Corte esclude che in tale adempimento rientri anche la delega prefettizia del funzionario.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Costituisce il rimedio corretto quando la decisione sia fondata sull'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità sia esclusa o positivamente stabilita; perciò il primo motivo è dichiarato inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, il giudice ordinario ha giurisdizione e può sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi presupposti della pretesa sanzionatoria.
  • Quando una censura mira a contestare l'assunto del giudice circa l'assenza in atti di un documento o di un fatto storico, la doglianza attiene a un errore di fatto revocatorio e non può essere dedotta con ricorso per cassazione, ma con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
  • L'ordine di deposito previsto per il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative riguarda gli atti di accertamento e il rapporto, non documenti ulteriori come la delega del funzionario, salvo specifica rilevanza di questi ultimi nella fattispecie contestata.
  • L'atto amministrativo che istituisce una zona a traffico limitato è atto presupposto della sanzione per circolazione vietata; la sua legittimità, se contestata, deve essere esaminata dal giudice ordinario in via incidentale ai fini della disapplicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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